Art. 13 Principi generali in materia di criteri di valutazione (articoli 2, punti 6 e 7, 4, paragrafo 4, 6, paragrafi 1, lettere a), b), c), d), f) e i), 12, paragrafi 5, 6, 7, comma 1 e 2, e 8, 17, paragrafo 1 lettera a) punto vi) e b) della direttiva 2013/34/UE) 1. Le valutazioni sono effettuate conformemente ai seguenti principi: a) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro; b) le valutazioni sono fatte secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita'; in particolare: 1) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto; 2) si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 3) sono rilevate tutte le rettifiche di valore sia che l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile; c) le attivita' e le passivita' in bilancio e «fuori bilancio» sono valutate separatamente; tuttavia, le attivita' e le passivita' tra loro collegate sono valutate in modo coerente. 2. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio di cui al comma 1, lettera a), purche' nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.