Art. 13 Modificazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113 1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) il comma 1 e' abrogato; 2) al comma 3, primo periodo, le parole «All'albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge»; 3) al comma 3, secondo periodo, le parole «all'albo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco»; 4) al comma 4 le parole «all'albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge» e le parole «da inoltrare tramite il competente ispettorato provinciale del lavoro» sono soppresse; b) all'articolo 2: 1) al comma 1 le parole: «Ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale nazionale di cui all'articolo 1» sono soppresse; 2) al comma 12 le parole «per l'iscrizione all'albo professionale nazionale e» sono soppresse; c) all'articolo 3: 1) al comma 2 le parole: «all'albo professionale di cui all'articolo 1 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge»; 2) al comma 3 le parole: «all'albo professionale disciplinato dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge». d) all'articolo 6: 1) ovunque ricorrano, le parole «ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione», «ufficio provinciale del lavoro», «ufficio provinciale», «ufficio del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «servizio competente»; 2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato. Il servizio verifica il possesso dell'abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia apposita certificazione. L'interessato puo' comunque iscriversi nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.»; 3) al comma 8 le parole «all'albo professionale» sono sostituite dalle seguenti «nell'elenco»; 2. I privi della vista iscritti in piu' di un elenco, oltre a quello tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale hanno la residenza, scelgono l'elenco presso cui mantenere l'iscrizione entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
Note all'art. 13: Si riporta l'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), come modificato dal presente decreto: "Art. 1. Albo professionale 1. (Abrogato). 2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti. 3. Nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste dal successivo articolo 2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata alla presentazione dei seguenti documenti: a) diploma di centralinista telefonico; b) certificato, rilasciato dall'unita' sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente e' privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e' esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico. 4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della vista possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge su presentazione di domanda, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi. Si riporta l'articolo 2 della citata legge, n. 113 del 1985, come modificato dal presente decreto: "Art. 2. Abilitazione alla funzione di centralinista. 1. Sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi. 2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi, istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono l'abilitazione professionale, ai fini di cui al comma precedente, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo settimo comma. 3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di eta' e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare. 4. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per centralinisti telefonici non vedenti. 5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. Le regioni debbono altresi' svolgere periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia. 7. Con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista. 8. La commissione e' composta da: il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un funzionario dell'ufficio da lui delegato, che la presiede; un membro designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esperto in telefonia; un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettera Braille; un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, esperto in telefonia; un funzionario della Societa' italiana per l'esercizio telefonico - SIP, esperto in telefonia; un membro designato dalla regione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille. 9. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'ufficio regionale del lavoro. 10. Per ogni componente della commissione e' nominato un supplente. 11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 12. Le domande per l'esame di abilitazione sono presentate all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. 13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui al settimo comma del presente articolo, l'esame di abilitazione viene effettuato presso la commissione di cui all' articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero presso altra commissione regionale designata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.". Si riporta l'articolo 3 della citata legge, n. 113 del 1985, come modificato dal presente decreto: "Art. 3. Obblighi dei datori di lavoro. 1. I centralinisti telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o piu' posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o piu' posti-operatore. 2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge. 3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge. 4. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia piu' di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti e' riservato ai centralinisti telefonici privi della vista. 5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nel comma precedente. 6. In attesa dell'individuazione dei servizi di cui al precedente comma, gli obblighi della presente legge non si applicano a: a) le centrali ed i centralini dell'Azienda telefonica di Stato destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato; b) i centralini destinati ai servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale. 7. L'esclusione di cui al precedente comma si applica, con gli stessi limiti stabiliti per l'Azienda, telefonica di Stato, anche alle societa' private concessionarie dei servizi telefonici. 8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad assumere un numero di centralinisti non vedenti superiore rispetto a quello previsto dalla legislazione precedente, hanno facolta' di ottemperare ai maggiori obblighi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.". Si riporta l'articolo 6 della citata legge, n. 113 del 1985, come modificato dal presente decreto: "Art. 6. Modalita' per il collocamento 1. Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici privi della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso il servizio competente. 2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma precedente, il servizio competente invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento. 3. E' ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra, previo nulla osta del competente servizio. 4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata al servizio competente. I centralinisti non vedenti hanno diritto all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di eta' ed il titolo di studio. 5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, il servizio competente li invita a provvedere. Trascorso un mese il servizio competente procede all'avviamento d'ufficio. 6. La graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista e l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso il servizio competente. 7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la loro residenza. Il servizio verifica il possesso dell'abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia apposita certificazione. L'interessato puo' comunque iscriversi nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato. 8. I lavoratori non vedenti iscritti nell'elenco hanno diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino al compimento del 55° anno di eta'.".