Art. 13 
 
 
             Valutazione della risolvibilita' dei gruppi 
 
  1. La Banca d'Italia valuta se un gruppo e' risolvibile, quando  e'
l'autorita' di risoluzione  di  gruppo:  sono  sentite  le  autorita'
competenti per la vigilanza su base consolidata e individuale. Se  le
banche del gruppo hanno una o piu' succursali significative in  altri
Stati membri, sono  sentite  anche  le  autorita'  di  risoluzione  e
competenti di quegli Stati. 
  2.  Un  gruppo  si  intende  risolvibile,  anche  in  presenza   di
situazioni di instabilita'  finanziaria  generalizzata  o  di  eventi
sistemici,  quando  le   componenti   del   gruppo   possono   essere
assoggettate alle procedure concorsuali  rispettivamente  applicabili
oppure alla  risoluzione,  in  modo  da  minimizzare  le  conseguenze
negative significative per il sistema finanziario degli Stati  membri
in cui le componenti del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri
o  dell'Unione  europea  e  nella  prospettiva   di   assicurare   la
continuita' delle funzioni essenziali  svolte  dalle  componenti  del
gruppo mediante la loro separazione,  se  facilmente  praticabile  in
modo tempestivo, o con altri mezzi. 
  3. Per valutare  la  risolvibilita'  si  considerano  gli  elementi
indicati dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti  di  carattere
generale,  e  quanto  stabilito  dai  regolamenti  della  Commissione
Europea. La valutazione non  fa  affidamento  sulle  misure  indicate
nell'art. 12, comma 3. 
  4. La valutazione e' effettuata in occasione della  preparazione  e
dell'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo in  conformita'
all'art. 8, che ne tiene debitamente conto.  La  Banca  d'Italia,  in
qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo,  se  ritiene  che  il
gruppo non e' risolvibile, lo comunica  tempestivamente  all'ABE.  In
tal  caso,  l'obbligo  di  predisporre  o  aggiornare  il  piano   di
risoluzione di gruppo o di concorrere a una decisione congiunta su di
esso e' sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure  per
la rimozione degli impedimenti  sostanziali  alla  risolvibilita'  ai
sensi dell'art. 15.