Art. 13. (Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione) 1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dai seguenti: « Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimita' costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non puo' essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimita' costituzionale, la legge non puo' essere promulgata ». 2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: « La Corte costituzionale giudica altresi' della legittimita' costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma ».