Art. 13 
 
                        Domanda di indennizzo 
 
  1. La domanda di indennizzo e' presentata dall'interessato, o dagli
aventi  diritto  in  caso  di  morte   della   vittima   del   reato,
personalmente o  a  mezzo  di  procuratore  speciale  e,  a  pena  di
inammissibilita',  deve  essere  corredata  dei   seguenti   atti   e
documenti: 
    a) copia della sentenza di condanna per  uno  dei  reati  di  cui
all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che  definisce  il
giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato; 
    b)   documentazione    attestante    l'infruttuoso    esperimento
dell'azione esecutiva per il risarcimento  del  danno  nei  confronti
dell'autore del reato; 
    c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta',  ai  sensi
dell'articolo 46 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  sull'assenza  delle
condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1,  lettere  d)  ed
e); 
    d)  certificazione  medica  attestante  le  spese  sostenute  per
prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della  vittima  del
reato. 
  2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni
dalla decisione  che  ha  definito  il  giudizio  per  essere  ignoto
l'autore  del  reato  o  dall'ultimo   atto   dell'azione   esecutiva
infruttuosamente esperita. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  L'art.   46   del decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n.  445/2000  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa  -  Testo  A)),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, cosi' recita: 
              «Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R)».