Art. 13 
 
                   Consiglio del Sistema nazionale 
 
  1. Al fine di promuovere e di indirizzare  lo  sviluppo  coordinato
delle attivita'  del  Sistema  nazionale,  anche  in  una  logica  di
sinergica collaborazione tra le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, e' istituito il Consiglio del Sistema nazionale,
presieduto  dal  presidente  dell'ISPRA   e   composto   dai   legali
rappresentanti delle agenzie, i  quali  eleggono  fra  loro  un  vice
presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al
Consiglio  non  comporta  la  corresponsione  di  gettoni   o   altri
emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie  e  indennita',  e
l'attivita' del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica e regionale. 
  2. Il Consiglio del Sistema nazionale  esprime  il  proprio  parere
vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e
su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo
del Sistema medesimo, nonche' sui provvedimenti  del  Governo  aventi
natura tecnica in materia ambientale. 
  3.  Il  Consiglio  del  Sistema  nazionale  segnala  al   Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   l'opportunita'   di
interventi,  anche  legislativi,  ai  fini  del  perseguimento  degli
obiettivi di cui alla presente legge.