(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 13)
 
                               Art. 13 
 
               (Momento determinante la giurisdizione) 
 
 
  1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente  e
allo stato di fatto esistente al  momento  della  proposizione  della
domanda,  e  non  hanno  rilevanza  rispetto  ad  essa  i  successivi
mutamenti della legge o dello stato medesimo.