(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 13)
 
                               Art. 13 
 
            (Notificazione dell'ordinanza di esibizione) 
 
 
  1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione  di
un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un
terzo, fissa il  termine  entro  il  quale  l'ordinanza  deve  essere
notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.