Art. 13 
 
                      Modifiche all'articolo 14 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «L'AgID
assicura il coordinamento informatico  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale, con  la  finalita'  di  progettare  e  monitorare
l'evoluzione  strategica  del  sistema  informativo  della   pubblica
amministrazione, favorendo l'adozione di  infrastrutture  e  standard
che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e  migliorino  i
servizi erogati.»; 
    b) al comma 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
secondo le modalita' di cui al comma 2»; 
    c) i commi 3 e 3-bis sono abrogati. 
  2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n.  82  del  2005  e'
inserito il seguente: 
  «14-bis. (Agenzia  per  l'Italia  digitale).  -  1.  L'Agenzia  per
l'Italia  Digitale  (AgID)  e'  preposta  alla  realizzazione   degli
obiettivi  dell'Agenda  Digitale  Italiana,  in  coerenza   con   gli
indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  dal
Ministro  delegato,  e  con  l'Agenda  digitale  europea.  AgID,   in
particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese  e  l'utilizzo
delle  tecnologie   digitali   nell'organizzazione   della   pubblica
amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le  imprese,
nel rispetto dei principi di legalita', imparzialita' e trasparenza e
secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia. Essa presta
la propria collaborazione  alle  istituzioni  dell'Unione  europea  e
svolge  i  compiti  necessari  per   l'adempimento   degli   obblighi
internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza. 
  2. AgID svolge le funzioni di: 
    a) emanazione di regole, standard e guide  tecniche,  nonche'  di
vigilanza e controllo sul rispetto delle norme  di  cui  al  presente
Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi  generali,
in  materia  di  agenda  digitale,  digitalizzazione  della  pubblica
amministrazione,   sicurezza   informatica,    interoperabilita'    e
cooperazione applicativa tra sistemi informatici  pubblici  e  quelli
dell'Unione europea; 
    b)  programmazione  e   coordinamento   delle   attivita'   delle
amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e  della
comunicazione,  mediante  la  redazione  e  la  successiva   verifica
dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella  pubblica
amministrazione  contenente   la   fissazione   degli   obiettivi   e
l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei
sistemi informativi  delle  amministrazioni  pubbliche.  Il  predetto
Piano e' elaborato dall'AgID, anche  sulla  base  dei  dati  e  delle
informazioni  acquisiti  dalle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  ed
e' approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato entro il 30 settembre di ogni anno; 
    c) monitoraggio delle attivita' svolte dalle  amministrazioni  in
relazione alla loro coerenza con  il  Piano  triennale  di  cui  alla
lettera  b)  e  verifica  dei  risultati  conseguiti  dalle   singole
amministrazioni con particolare riferimento ai costi e  benefici  dei
sistemi  informatici  secondo  le  modalita'  fissate  dalla   stessa
Agenzia; 
    d) predisposizione, realizzazione  e  gestione  di  interventi  e
progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente  o
avvalendosi  di  soggetti  terzi,  specifici  progetti  in  tema   di
innovazione  ad  essa  assegnati  nonche'  svolgendo   attivita'   di
progettazione e  coordinamento  delle  iniziative  strategiche  e  di
preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale; 
    e) promozione  della  cultura  digitale  e  della  ricerca  anche
tramite comunita' digitali regionali; 
    f) rilascio di pareri  tecnici,  obbligatori  e  non  vincolanti,
sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte  delle  pubbliche
amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi
relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto  riguarda  la
congruita'  tecnico-economica,  qualora  il  valore  lordo  di  detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00  nel  caso  di  procedura
negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o  di
procedura aperta. Il parere e' reso tenendo  conto  dei  principi  di
efficacia, economicita', ottimizzazione della spesa  delle  pubbliche
amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise  e
standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni
e il miglioramento dei servizi erogati, nonche'  in  coerenza  con  i
principi, i criteri e le indicazioni contenuti  nei  piani  triennali
approvati. Il parere e'  reso  entro  il  termine  di  quarantacinque
giorni dal ricevimento della relativa  richiesta.  Si  applicano  gli
articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive
modificazioni. Copia dei pareri  tecnici  attinenti  a  questioni  di
competenza  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e'   trasmessa
dall'AgID a detta Autorita'; 
    g) rilascio di pareri  tecnici,  obbligatori  e  non  vincolanti,
sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  da
Consip  e  dai  soggetti  aggregatori  di  cui  all'articolo  9   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  concernenti  l'acquisizione  di
beni  e  servizi  relativi  a  sistemi  informativi  automatizzati  e
definiti di carattere strategico nel piano triennale. Ai  fini  della
presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della
fornitura o del servizio,  il  valore  economico  del  contratto,  la
tipologia di procedura  che  si  intende  adottare,  il  criterio  di
aggiudicazione e relativa ponderazione, le  principali  clausole  che
caratterizzano  le  prestazioni  contrattuali.  Si   applica   quanto
previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f); 
    h)  definizione  di  criteri  e  modalita'  per  il  monitoraggio
sull'esecuzione   dei   contratti   da   parte   dell'amministrazione
interessata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID; 
    i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17  del
regolamento  UE  910/2014  in  qualita'  di  organismo  a  tal   fine
designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti
di cui all'articolo 44-bis, nonche' sui soggetti, pubblici e privati,
che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale
funzione l'Agenzia puo' irrogare per le violazioni accertate a carico
dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui  all'articolo
32-bis in  relazione  alla  gravita'  della  violazione  accertata  e
all'entita' del danno provocato all'utenza; 
    l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di
legge e dallo Statuto. 
  3. Fermo restando quanto previsto al  comma  2,  AgID  svolge  ogni
altra funzione prevista da leggi  e  regolamenti  gia'  attribuita  a
DigitPA,  all'Agenzia  per  la  diffusione   delle   tecnologie   per
l'innovazione nonche' al Dipartimento per  l'innovazione  tecnologica
della Presidenza del Consiglio dei ministri.». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 14.  Rapporti  tra  Stato,  Regioni  e  autonomie
          locali 
              1.  In  attuazione  del  disposto  dell'articolo   117,
          secondo comma, lettera r),  della  Costituzione,  lo  Stato
          disciplina   il   coordinamento   informatico   dei    dati
          dell'amministrazione statale, regionale e locale,  dettando
          anche  le  regole  tecniche  necessarie  per  garantire  la
          sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi  informatici  e
          dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei
          dati e per l'accesso  ai  servizi  erogati  in  rete  dalle
          amministrazioni medesime. 
              2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali, in  sede
          di Conferenza unificata,  promuovono  intese  e  accordi  e
          adottano indirizzi utili  per  realizzare  un  processo  di
          digitalizzazione dell'azione  amministrativa  coordinato  e
          condiviso.L'AgID  assicura  il  coordinamento   informatico
          dell'amministrazione statale, regionale e  locale,  con  la
          finalita'   di   progettare   e   monitorare   l'evoluzione
          strategica   del   sistema   informativo   della   pubblica
          amministrazione, favorendo l'adozione di  infrastrutture  e
          standard   che   riducano   i   costi    sostenuti    dalle
          amministrazioni e migliorino i servizi erogati. 
              2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese
          a realizzare un processo  di  digitalizzazione  dell'azione
          amministrativa coordinato  e  condiviso  tra  le  autonomie
          locali. 
              2-ter. Le regioni e gli enti  locali  digitalizzano  la
          loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo  delle
          tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  per
          garantire servizi migliori ai  cittadini  e  alle  imprese,
          secondo le modalita' di cui al comma 2. 
              3. - 3-bis. (abrogati)».