Art. 13 
 
 
Interventi su edifici gia' finanziati da precedenti eventi sismici  e
                         non ancora conclusi 
 
  1. Per gli interventi sugli immobili  ubicati  nei  Comuni  di  cui
articolo  1  ricompresi  nella   Regione   Abruzzo,   nel   caso   di
danneggiamento ulteriore di immobili ad uso abitativo,  per  i  quali
siano stati  concessi  contributi  per  i  danni  riportati  a  causa
dell'evento sismico del 2009  e  per  i  quali  i  lavori  non  siano
conclusi, le istanze finalizzate ad  ottenere  il  riconoscimento  di
contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24  agosto
2016 sono definite secondo le modalita' e le condizioni previste  dal
presente decreto. 
  2. Per le attivita'  di  sostegno  al  sistema  produttivo  e  allo
sviluppo economico, per i medesimi Comuni  di  cui  al  comma  1,  si
applicano le disposizioni ricomprese nel  Titolo  II,  capo  II,  del
presente decreto e secondo le modalita' ivi previste.