Articolo 13 
 
 
                          Spese di missione 
 
  1. Le spese per  missioni  fuori  sede,  in  Italia  o  all'estero,
effettuate dal personale di ruolo, a contratto o in formazione  degli
Enti, nell'ambito di progetti di ricerca  e  a  carico  dei  relativi
finanziamenti, sono rimborsate alle condizioni e nei  limiti  fissati
dai regolamenti dell'ente di appartenenza o sulla  base  delle  norme
stabilite dall'ente finanziatore nel rispetto dei seguenti criteri: 
  a) il rimborso delle spese di missione e' calcolato  analiticamente
sulla base dei documenti di spesa presentati o, in alternativa e  con
esclusione delle spese di viaggio,  forfettariamente  sulla  base  di
un'indennita' giornaliera onnicomprensiva; 
  b) nel caso di missioni  in  luoghi  o  condizioni  particolarmente
disagiati ovvero di motivata impossibilita' a presentare i  documenti
di spesa, questi possono essere comprovati dall'interessato  mediante
la  dichiarazione  resa  e  sottoscritta  dal  medesimo  secondo   le
modalita'  previste  dall'articolo   38   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; 
  c) le norme sul rimborso delle spese per missioni fuori sede di cui
alle lettere a) e b) si estendono al personale italiano  o  straniero
che partecipa al progetto di ricerca sui cui finanziamenti  grava  il
costo della missione.