Art. 13 
 
Spostamento all'interno dell'Unione di piante  specificate  che  sono
                      state coltivate in vitro 
 
  1. Le piante specificate che  sono  state  coltivate  per  il  loro
intero ciclo vitale in vitro e per almeno parte  del  loro  ciclo  di
vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'art.  7,  possono
essere spostate fuori dalle zone  delimitate  e  dalle  zone  infette
verso le rispettive zone  cuscinetto,  solo  se  sono  rispettate  le
condizioni di cui ai commi da 2 a 5. 
  2. Le piante specificate di cui al comma 1 sono state coltivate  in
un sito che soddisfa le seguenti condizioni: 
    a) essere registrato in conformita' alla direttiva 92/90/CEE; 
    b) essere autorizzato dal Servizio fitosanitario  regionale  come
sito  indenne  dall'organismo  specificato  e  dai  suoi  vettori  in
conformita'  alle  pertinenti  norme  internazionali  per  le  misure
fitosanitarie; 
    c) essere  dotato  di  protezione  fisica  contro  l'introduzione
dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; 
    d)  essere  sottoposto  annualmente  ad  almeno   due   ispezioni
ufficiali effettuate in periodi opportuni; 
    e) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate  non
sono  stati  riscontrati  nel   sito   ne'   sintomi   dell'organismo
specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati  sintomi
sospetti,  le   analisi   effettuate   hanno   confermato   l'assenza
dell'organismo specificato. 
  3. Le piante specificate di cui al comma 1, oltre ai  requisiti  su
indicati, sono state  coltivate  in  un  contenitore  trasparente  in
condizioni sterili e soddisfano una delle seguenti condizioni: 
    a) sono state ottenute da semi; 
    b) sono state riprodotte in condizioni sterili, da  piante  madri
che hanno  trascorso  tutta  la  vita  in  una  zona  del  territorio
dell'Unione indenne  dall'organismo  specificato  e  che  sono  state
sottoposte  ad  analisi  che  hanno  dimostrato  l'assenza  di   tale
organismo; 
    c) sono state riprodotte in condizioni sterili, da  piante  madri
che hanno trascorso  tutta  la  vita  in  un  sito  che  soddisfa  le
condizioni di cui al comma 2 e che sono state sottoposte  ad  analisi
che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato. 
  4. Le piante specificate di cui al  comma  1  sono  trasportate  in
contenitori trasparenti in condizioni sterili,  escludendo  cosi'  la
possibilita' di infezione dell'organismo specificato tramite  i  suoi
vettori. 
  5. Sono accompagnate  da  un  passaporto  fitosanitario  redatto  e
rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.