Art. 13 
 
 
Erogazione di presidi per persone affette da malattia diabetica o  da
                            malattie rare 
 
  1. Agli assistiti affetti da malattia diabetica  o  dalle  malattie
rare di cui  allegato  3  al  presente  decreto,  sono  garantite  le
prestazioni che comportano  l'erogazione  dei  presidi  indicati  nel
nomenclatore di cui al medesimo allegato 3. 
  2. Le regioni e le province autonome disciplinano le  modalita'  di
accertamento del diritto alle prestazioni, le modalita' di  fornitura
dei prodotti e i quantitativi  massimi  concedibili  sulla  base  del
fabbisogno determinato in funzione  del  livello  di  gravita'  della
malattia, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art.  50
del  decreto  legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito   con
modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni.