Art. 13 Rapporti relativi allo stato di attuazione 1. Dal 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno, il GSE, avvalendosi del supporto del GME, trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Conferenza Unificata, e all'AEEGSI una relazione sull'attivita' svolta e sui progetti realizzati nell'ambito del presente decreto. 2. La relazione di cui al comma 1 contiene: a) informazioni statistiche sul numero e la tipologia dei progetti presentati, ivi inclusa la localizzazione territoriale degli interventi; b) la quantificazione dei risparmi realizzati nel corso dell'anno di riferimento, espressi in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e validi per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 1; c) il numero di Certificati Bianchi emessi nell'anno di riferimento; d) le previsioni per l'anno d'obbligo successivo riguardo alle informazioni di cui alle lettere b) e c); e) l'andamento delle transazioni dei Certificati Bianchi, nonche' il rapporto tra il volume cumulato dei Certificati Bianchi e il valore dell'obbligo di cui all'art. 4, commi 4 e 5, entrambi riferiti all'anno precedente. 3. Il GME segnala tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'AEEGSI eventuali comportamenti, verificatisi nello svolgimento delle transazioni dei Certificati Bianchi, che risultino non rispondenti ai principi di trasparenza e neutralita'. 4. Il GSE e il GME pubblicano il rapporto di cui al comma 1 sui propri siti web. 5. Il GSE provvede a dare notizia del numero di progetti approvati, suddivisi per tipologia di intervento, dei Certificati Bianchi riconosciuti, nonche' delle stime dei Certificati che saranno riconosciuti fino alla prima scadenza dell'obbligo prevista dal presente decreto, mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.