Art. 13 
 
                Controllo della fissazione del carico 
 
  1. Durante il controllo su strada un veicolo puo' essere sottoposto
all'ispezione della fissazione del suo carico a  norma  dell'allegato
III, per accertare che il carico sia fissato  in  modo  tale  da  non
interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia
per la vita, la salute, le cose o  l'ambiente.  I  controlli  possono
essere effettuati  per  verificare  che  durante  tutte  le  fasi  di
operazione del veicolo, comprese le  situazioni  di  emergenza  e  le
manovre di avvio in salita, i  carichi  possano  subire  solo  minimi
cambiamenti di posizione gli uni rispetto agli altri e rispetto  alle
pareti  e  superfici  del  veicolo  e  non  possano  fuoriuscire  dal
compartimento destinato alle merci  o  muoversi  al  di  fuori  della
superficie di carico. 
  2.  Fatte  salve  le  prescrizioni  applicabili  al  trasporto   di
determinate categorie  di  merci  come  quelle  oggetto  dell'Accordo
europeo relativo al trasporto internazionale di merci  pericolose  su
strada  (ADR),  la  fissazione  del  carico  ed  il  controllo  della
fissazione del carico  possono  essere  effettuati  conformemente  ai
principi e, se del caso, alle norme di cui all'allegato III,  sezione
I.  Si  puo'  utilizzare  l'ultima  versione  delle  norme   di   cui
all'allegato III, sezione I, punto 5. 
  3. Le procedure in merito alle conseguenze,  di  cui  all'art.  14,
possono essere applicate anche in caso di carenze gravi o  pericolose
della fissazione del carico.