Art. 13 
 
             Norme in materia di trasparenza societaria 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 120: 
      1) dopo il  comma  4,  e'  aggiunto  il  seguente:  "4-bis.  In
occasione dell'acquisto di una partecipazione  in  emittenti  quotati
pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25  per
cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106,
comma 1-bis, il soggetto che effettua  le  comunicazioni  di  cui  ai
commi  2  e  seguenti  del  presente  articolo  deve  dichiarare  gli
obiettivi che ha intenzione di perseguire  nel  corso  dei  sei  mesi
successivi.   Nella   dichiarazione   sono    indicati    sotto    la
responsabilita' del dichiarante: 
  a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; 
  b) se agisce solo o in concerto; 
  c) se intende fermare i suoi  acquisti  o  proseguirli  nonche'  se
intende acquisire il controllo dell'emittente o  comunque  esercitare
un'influenza sulla gestione  della  societa'  e,  in  tali  casi,  la
strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; 
  d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e  patti
parasociali di cui e' parte; 
  e) se intende proporre l'integrazione  o  la  revoca  degli  organi
amministrativi o di controllo dell'emittente. 
  (( La CONSOB puo' individuare con proprio regolamento i casi in cui
la  suddetta  dichiarazione  non  e'  dovuta,  tenendo  conto   delle
caratteristiche del soggetto che effettua la  dichiarazione  o  della
societa' di cui sono state acquistate le azioni. 
  La dichiarazione e' trasmessa  alla  societa'  di  cui  sono  state
acquistate  le  azioni  e  alla  CONSOB,  nonche'   e'   oggetto   di
comunicazione al pubblico secondo le modalita' e i termini  stabiliti
con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione  del  comma  4,
lettere c) e d). )) 
  Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185,  se  nel
termine  di  sei  mesi  dalla   comunicazione   della   dichiarazione
intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base  di  circostanze
oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve  essere
senza ritardo indirizzata alla societa' e alla CONSOB e portata  alla
conoscenza del pubblico  secondo  le  medesime  modalita'.  La  nuova
dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei  mesi  citato
nel primo periodo del presente comma. »; 
      2) al comma 5, dopo le parole « le comunicazioni  previste  dal
comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « o  la  dichiarazione  prevista
dal comma 4-bis »; 
    b) all'articolo 193, comma 2, le parole «  rispettivamente  dagli
articoli 120, commi 2, 2-bis e 4 » sono sostituite dalle seguenti:  «
rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis ». 
  (( 1-bis. All'articolo 10, comma 7, della legge 29  dicembre  1993,
n. 580, le parole: « e possono essere rinnovati per una sola volta  »
sono sostituite dalle seguenti: « e possono essere rinnovati per  due
volte ». 
  1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte  della  CONSOB
dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al  comma
3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3  agosto  2017,  n.  129,
sono adottate entro il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni  di
cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,
sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo  unico
dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere,  a
decorrere dal 1° dicembre 2018. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  120  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   120.   Obblighi    di    comunicazione    delle
          partecipazioni rilevanti 
              1. Ai fini della  presente  sezione,  per  capitale  di
          societa' per azioni  si  intende  quello  rappresentato  da
          azioni con diritto di voto. Nelle societa'  i  cui  statuti
          consentono la maggiorazione del diritto  di  voto  o  hanno
          previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale
          si intende il numero complessivo dei diritti di voto. 
              2.  Coloro  che  partecipano  in  un  emittente  azioni
          quotate avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  in
          misura superiore al tre per cento  del  capitale  ne  danno
          comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.  Nel
          caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
          cinque per cento. 
              2-bis. La CONSOB puo', con  provvedimento  motivato  da
          esigenze di tutela degli investitori nonche' di  efficienza
          e trasparenza del mercato del controllo  societario  e  del
          mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
          tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma  2  per
          societa'  ad  elevato  valore  corrente  di  mercato  e  ad
          azionariato particolarmente diffuso. 
              [3. Gli emittenti azioni quotate aventi  l'Italia  come
          Stato membro d'origine che partecipano in misura  superiore
          al dieci per cento del capitale in una societa' con  azioni
          non quotate o in una societa' a  responsabilita'  limitata,
          anche  estere,  ne  danno   comunicazione   alla   societa'
          partecipata e alla CONSOB. ] 
              4. La CONSOB, tenuto anche conto delle  caratteristiche
          degli investitori, stabilisce con regolamento: 
              a) le  variazioni  delle  partecipazioni  indicate  nel
          comma 2 che comportano obbligo di comunicazione; 
              b) i  criteri  per  il  calcolo  delle  partecipazioni,
          avendo riguardo anche  alle  partecipazioni  indirettamente
          detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto  spetta  o
          e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle
          di maggiorazione dei diritti di voto; 
              c) il contenuto e le modalita'  delle  comunicazioni  e
          dell'informazione  del  pubblico,  nonche'   le   eventuali
          deroghe per quest'ultima; 
              d) i termini per la comunicazione e per  l'informazione
          del pubblico; 
              d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono  dovute  dai
          possessori  di  strumenti  finanziari  dotati  dei  diritti
          previsti  dall'articolo  2351,  ultimo  comma,  del  codice
          civile; 
              d-ter)  i  casi  in  cui  la  detenzione  di  strumenti
          finanziari derivati determina obblighi di comunicazione; 
                d-quater) le ipotesi di  esenzione  dall'applicazione
          delle presenti disposizioni. 
              4-bis. In occasione dell'acquisto di una partecipazione
          in emittenti quotati pari o superiore alle  soglie  del  10
          per cento, 20  per  cento  e  25  per  cento  del  relativo
          capitale, salvo quanto previsto  dall'articolo  106,  comma
          1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui  ai
          commi 2 e seguenti del presente  articolo  deve  dichiarare
          gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei
          sei mesi  successivi.  Nella  dichiarazione  sono  indicati
          sotto la responsabilita' del dichiarante: 
              a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; 
              b) se agisce solo o in concerto; 
              c) se intende fermare i  suoi  acquisti  o  proseguirli
          nonche' se intende acquisire il controllo dell'emittente  o
          comunque  esercitare  un'influenza  sulla  gestione   della
          societa' e, in tali casi, la strategia che intende adottare
          e le operazioni per metterla in opera; 
              d) le sue  intenzioni  per  quanto  riguarda  eventuali
          accordi e patti parasociali di cui e' parte; 
              e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli
          organi amministrativi o di controllo dell'emittente. 
              La CONSOB puo' individuare con  proprio  regolamento  i
          casi in  cui  la  suddetta  dichiarazione  non  e'  dovuta,
          tenendo  conto  delle  caratteristiche  del  soggetto   che
          effettua la dichiarazione o  della  societa'  di  cui  sono
          state acquistate le azioni. 
              La dichiarazione e' trasmessa alla societa' di cui sono
          state acquistate  le  azioni  e  alla  CONSOB,  nonche'  e'
          oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalita' e
          i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato
          in attuazione del comma 4, lettere c) e d). 
              Fermo restando quanto previsto ai  sensi  dell'articolo
          185, se nel termine di sei mesi dalla  comunicazione  della
          dichiarazione  intervengono  cambiamenti  delle  intenzioni
          sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova
          dichiarazione   motivata   deve   essere   senza    ritardo
          indirizzata alla societa' e  alla  CONSOB  e  portata  alla
          conoscenza del pubblico secondo le medesime  modalita'.  La
          nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il  termine  di
          sei mesi citato nel primo periodo del presente comma. 
              5. Il diritto di voto inerente alle azioni  quotate  od
          agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse  le
          comunicazioni previste  dal  comma  2  o  la  dichiarazione
          prevista dal comma 4-bis non  puo'  essere  esercitato.  In
          caso di inosservanza, si applica l'articolo  14,  comma  5.
          L'impugnazione puo'  essere  proposta  anche  dalla  Consob
          entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6. 
              6. Il  comma  2  non  si  applica  alle  partecipazioni
          detenute, per  il  tramite  di  societa'  controllate,  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.   I   relativi
          obblighi di comunicazione  sono  adempiuti  dalle  societa'
          controllate." 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 193 del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  193.  Informazione  societaria  e   doveri   dei
          sindaci, dei revisori legali e delle societa' di  revisione
          legale 
              1. - 1.quinquies. Omissis. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato,  nei  casi  di
          omissione   delle   comunicazioni   delle    partecipazioni
          rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
          dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi
          1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti  dagli
          articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e  122,  comma  4,
          nei confronti di societa', enti o associazioni, si  applica
          una delle seguenti sanzioni amministrative: 
              a) una dichiarazione  pubblica  indicante  il  soggetto
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al  cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo  del  comma  7  dell'articolo  10
          della legge 29 dicembre 1993, n. 580  (Riordinamento  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. Consiglio 
              1. - 6. Omissis. 
              7.  Il  consiglio  dura  in  carica  cinque  anni   che
          decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi  componenti
          operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati
          per due volte.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          10  del  decreto  legislativo  3  agosto   2017,   n.   129
          (Attuazione  della  direttiva  2014/65/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio  2014,  relativa  ai
          mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che  modifica  la
          direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi', come
          modificata  dalla  direttiva  2016/1034/UE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  23  giugno  2016,  e   di
          adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
          regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli  strumenti
          finanziari e che modifica il regolamento (UE) n.  648/2012,
          cosi' come modificato dal regolamento  (UE)  2016/1033  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016): 
              "Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 
              1. - 2. Omissis. 
              3. La data di avvio dell'operativita'  dell'Albo  unico
          dei   consulenti   finanziari   e   la   data   di    avvio
          dell'operativita'  dell'Organismo  di  vigilanza  e  tenuta
          dell'Albo  unico  dei   consulenti   finanziari,   di   cui
          all'articolo  31,  comma  4,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n.  58,  sono  stabilite  dalla  Consob  con
          proprie delibere ai sensi dell'articolo 1, comma 41, ultimo
          periodo, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208  (legge  di
          stabilita' 2016). 
              Omissis.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 36  dell'articolo
          1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "36. Le funzioni di vigilanza sui promotori  finanziari
          attribuite alla CONSOB dal testo unico  delle  disposizioni
          in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  di  seguito
          denominato «decreto  legislativo  n.  58  del  1998»,  sono
          trasferite all'organismo di cui all'articolo 31,  comma  4,
          del predetto  decreto  legislativo,  che  assume  anche  le
          funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis,  comma
          6, e 18-ter, comma  3,  del  medesimo  decreto  legislativo
          nonche' la  denominazione  di  «organismo  di  vigilanza  e
          tenuta dell'albo unico  dei  consulenti  finanziari».  Tale
          organismo opera nel rispetto dei  principi  e  dei  criteri
          stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e  sotto  la
          vigilanza della medesima. I  riferimenti  all'organismo  di
          tenuta dell'albo dei  consulenti  finanziari  nonche'  alla
          CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma
          7, 55 e 196, comma 2, del decreto  legislativo  n.  58  del
          1998, si intendono sostituiti da riferimenti  all'organismo
          di cui al primo periodo del presente comma. I commi 2, 3, 4
          e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58  del
          1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente regolamentazione
          degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui
          al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo  n.
          58 del 1998.".