(( Art. 13-bis 
 
         Disposizioni in materia di concessioni autostradali 
 
  1. Per il perseguimento delle finalita' di  cui  ai  protocolli  di
intesa stipulati in data 14 gennaio  2016,  rispettivamente,  tra  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e   la   regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche  interessate  allo  sviluppo   del   Corridoio   scandinavo
mediterraneo e sottoscrittrici  del  predetto  protocollo  e  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  le  regioni  Friuli
Venezia Giulia e  Veneto  interessate  allo  sviluppo  del  Corridoio
mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per  lo
sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture
autostradali  A22   Brennero-Modena   e   A4   Venezia-Trieste,   A28
Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia e' assicurato  come
segue: 
  a) le funzioni  di  concedente  sono  svolte  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e
la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono
stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  con  le
regioni e  gli  enti  locali  che  hanno  sottoscritto  gli  appositi
protocolli di intesa in data 14  gennaio  2016,  che  potranno  anche
avvalersi di societa' in house, esistenti o appositamente costituite,
nel cui capitale non figurino privati; 
  c) le convenzioni di cui  alla  lettera  b)  devono  prevedere  che
eventuali debiti delle societa' concessionarie uscenti e il valore di
subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti. 
  2. Entro trenta giorni dalla data dell'affidamento di cui al  comma
4, la Societa' Autobrennero Spa provvede a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato le risorse accantonate in  regime  di  esenzione
fiscale fino alla predetta data nel fondo  di  cui  all'articolo  55,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono  riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze
e trasferite alla societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza
alcuna compensazione a carico del  subentrante.  Le  ulteriori  quote
annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55,  comma  13,
della  legge  n.  449  del  1997  sono  versate  dal   concessionario
dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita'  di  cui  al
periodo precedente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio
dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai  sensi  del  presente
comma sono utilizzate per le finalita' di cui al citato articolo  55,
comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del  contratto  di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e la RFI Spa. 
  3.   Il   concessionario   dell'infrastruttura   autostradale   A22
Brennero-Modena  subentrante  assicura  un  versamento  annuo  di  70
milioni di euro, a partire  dalla  data  dell'affidamento  e  fino  a
concorrenza del valore di concessione, che e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato su un apposito  fondo  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Nella determinazione del valore di concessione, di cui
al periodo precedente, sono in ogni caso considerate  le  somme  gia'
erogate dallo Stato  per  la  realizzazione  dell'infrastruttura.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4.  Gli  atti  convenzionali  di  concessione  sono  stipulati  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  con  i  concessionari
autostradali  delle  infrastrutture  di  cui   al   comma   1,   dopo
l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorita' di  regolazione
dei trasporti sullo schema di convenzione. I  medesimi  concessionari
mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente. 
  5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il terzo e il quarto periodo sono soppressi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  13  dell'articolo  55
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza  pubblica),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 55. (Disposizioni varie). 
              1. - 12. Omissis. 
              13.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1998  la  societa'
          titolare  della  concessione  di  costruzione  e   gestione
          dell'autostrada del Brennero e' autorizzata ad accantonare,
          in base al proprio  piano  finanziario  ed  economico,  una
          quota anche prevalente dei proventi in un  fondo  destinato
          al rinnovo dell'infrastruttura  ferroviaria  attraverso  il
          Brennero ed  alla  realizzazione  delle  relative  gallerie
          nonche' dei collegamenti ferroviari e delle  infrastrutture
          connesse  fino   al   nodo   stazione   di   Verona.   Tale
          accantonamento  nonche'   il   successivo   utilizzo   sono
          effettuati in esenzione di  imposta.  A  decorrere  dal  1°
          gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato
          e' aumentato in misura tale  da  produrre  un  aumento  dei
          proventi complessivi dello Stato compreso tra il  20  e  il
          100 per cento rispetto ai proventi del 1997. 
              Omissis.".