Art. 13 
 
Assunzione di funzionari della professionalita' giuridico pedagogica,
di servizio sociale e mediatore culturale 
 
  1.  Al  fine  di  supportare  interventi  educativi,  programmi  di
inserimento   lavorativo,   misure    di    sostegno    all'attivita'
trattamentale e al fine di consentire  il  pieno  espletamento  delle
nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per  la  giustizia
minorile e di comunita' in materia di esecuzione penale esterna e  di
messa alla prova, il Ministero della  giustizia,  e'  autorizzato  ad
avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche  previo
scorrimento di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata
in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo
di 60 unita' di personale da inquadrare nella Area III dei profili di
funzionario   della   professionalita'   giuridico   pedagogico,   di
funzionario della professionalita' di  servizio  sociale  nonche'  di
mediatore culturale e, comunque, nell'ambito  dell'attuale  dotazione
organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 
  2. Le procedure di cui al comma  1,  sono  disposte  in  deroga  ai
limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente  in  materia  di
turn over, alle previsioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  5,  del
decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, nonche'  in  deroga  all'articolo
30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la  spesa  di
euro 1.200.000 per l'anno  2017  e  di  euro  2.400.000  a  decorrere
dall'anno 2018.