Art. 13 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  del  23  agosto
                            1982, n. 777 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica n.  777  del  1982  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) gli articoli 2; 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 5-ter e 7  sono
abrogati; 
    b) all'articolo 6, le parole «di cui al  precedente  articolo  2»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui   all'articolo   3   del
regolamento (CE) n. 1935/2004». 
 
          Note all'art. 13: 
              Il testo dell'art. 4 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, citato nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 4. - 1. (Abrogato). 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. (Abrogato). 
              5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto
          con le  sostanze  alimentari  devono  essere  accompagnati,
          nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale,  da
          una dichiarazione che attesti  la  conformita'  alle  norme
          loro applicabili rilasciata dal produttore. 
              6. (Abrogato). 
              7. (Abrogato). 
              8. (Abrogato). 
              8-bis. Il comma 5 non si applica ai  materiali  e  agli
          oggetti di materia plastica o  di  pellicola  di  cellulosa
          rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire  a
          contatto con i prodotti alimentari. 
              9.  I  contravventori  alle  disposizioni  di  cui   al
          presente   articolo   sono   puniti   con    la    sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          lire tre milioni a lire quindici milioni.». 
              Il testo dell'art. 6 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, citato nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 6. Fermo restando il divieto di  cui  all'art.  3
          del  regolamento  (CE)  n.  1935/2004,  la  produzione   di
          materiali  ed  oggetti   destinati   all'esportazione   con
          caratteristiche difformi da quelle stabilite con i  decreti
          ministeriali di cui all'art. 3 e'  subordinata  all'obbligo
          della  comunicazione  preventiva  all'autorita'   sanitaria
          competente in base agli ordinamenti regionali. 
              I contravventori dell'obbligo previsto  dal  precedente
          comma sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.».