Art. 13 Organo di controllo contabile 1. Il controllo contabile degli organismi di gestione collettiva e' affidato ad un revisore legale dei conti o ad una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed e' disciplinato con le modalita' ed ai sensi del codice civile e delle altre leggi applicabili. 2. Alla Societa' italiana degli autori e degli editori si applica l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. Pertanto il collegio dei revisori dei conti della Societa' italiana degli autori e degli editori e' nominato secondo quanto previsto nel suo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 6. (Iscrizione nel Registro) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce: a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle societa' di revisione; b) modalita' e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro. 3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e notificato all'interessato.». - Per il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2 si veda nelle note all'art. 10.