(Statuto-art. 13)
 
                              Art. 13. 
                     Regolamenti e disciplinari 
 
  1.  Il  regolamento  di  organizzazione  e   funzionamento   e   il
regolamento  di  amministrazione  e  contabilita'   del   CREA   sono
deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore
generale nel rispetto delle disposizioni  di  legge  e  statutarie  e
previo confronto, nelle materie di competenza, con le  organizzazioni
sindacali. I predetti regolamenti sono approvati dal  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  e  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano. 
  2. I regolamenti sono  ispirati  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a)  rispetto  del  principio  di  separazione  tra  funzione   di
indirizzo e attivita' di gestione; 
    b) snellezza e semplificazione dei procedimenti; 
    c) massima funzionalita'  del  CREA  rispetto  ai  compiti  e  ai
programmi  di  attivita',  nel  perseguimento  degli   obiettivi   di
efficienza, efficacia ed economicita'; 
    d) collegamento dell'attivita'  dell'Amministrazione  centrale  e
dei Centri di ricerca; 
    e)  promozione  della  comunicazione   interna   ed   esterna   e
interconnessione mediante sistemi informatici e statistici; 
    f) adeguata autonomia e responsabilita' dei Centri di ricerca; 
    g) garanzia dell'imparzialita' e  della  trasparenza  dell'azione
amministrativa. 
  3. Ai sensi dell'articolo 13 del  decreto  legislativo  29  ottobre
1999, n. 454, con il regolamento di  organizzazione  e  funzionamento
sono  determinati  il  numero  massimo  degli   uffici   di   livello
dirigenziale  generale,  il  numero  degli  uffici  dirigenziali  non
generali e i criteri generali di organizzazione dell'Ente. 
  4. Il regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  disciplina
l'organizzazione  dell'avvocatura  dell'Ente   che   si   avvale   di
dipendenti in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo
3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'articolo 15
della legge 20 marzo 1975, n. 70.