Art. 13 
 
 
                     Modifiche dell'articolo 10 
                 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
 
  1. All'articolo 10, della legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole: «da lire 2.000.000 a  lire  20.000.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 20.000 euro»; 
    b)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.   Chiunque,
nell'esercizio o nell'impiego di  una  sorgente  fissa  o  mobile  di
emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma
1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  1.000
euro a 10.000 euro.»; 
    c) al comma 3, le parole: «da lire  500.000  a  lire  20.000.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 20.000 euro»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Il  70  per  cento
delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui ai commi 1, 2 e 3,  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, e' riassegnato su apposito capitolo dello stato di  previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento  dei
piani di risanamento di cui all'articolo 7  e  alle  agenzie  per  la
protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione  dei
controlli di competenza.»; 
    e)  dopo  il  comma  4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.   La
rendicontazione giustificativa  delle  modalita'  di  utilizzo  delle
somme di cui al comma 4, e' trasmessa dal comune alla  regione  entro
il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione.  Entro
il 31  maggio  di  ogni  anno,  la  regione  trasmette  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   la
rendicontazione di  cui  al  periodo  precedente  per  i  comuni  del
territorio di competenza.»; 
    f) al comma 5, primo periodo, le parole: «nel caso di superamento
dei valori di cui al comma 2,» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel
caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di
cui all'articolo 11,», e dopo le parole: «fondi di bilancio  previsti
per le attivita' di manutenzione.» sono  inserite  le  seguenti:  «Le
modalita'  di  accantonamento  delle  predette  somme,   della   loro
comunicazione,  nonche'  del  loro  utilizzo  finale,  sono  definite
secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente.  Al  fine  di
garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono
essere indicate le  voci  di  bilancio  relative  alle  attivita'  di
manutenzione e di potenziamento delle  infrastrutture  stesse,  sulle
quali e' calcolata la percentuale di accantonamento.»; 
    g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'obbligo  di
accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che
non ricorre la necessita' di realizzare interventi di contenimento  e
di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei  regolamenti  di
esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale  circostanza  deve  essere
data dimostrazione mediante una relazione motivata da  presentare  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
le infrastrutture di interesse  nazionale  o  di  interesse  di  piu'
regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente  competenti
per le restanti infrastrutture. Per  il  gestore  dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, il  suddetto  obbligo  di  accantonamento  non
sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano
di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a
carico dei fondi disciplinati da  contratti  di  programma  ai  sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.»; 
    h) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: «5-ter.  In  caso
di inottemperanza da parte delle societa' e  degli  enti  gestori  di
servizi pubblici di  trasporto  o  delle  relative  infrastrutture  a
quanto stabilito al comma 5,  relativamente  alla  predisposizione  e
presentazione del piano  o  all'attuazione  del  medesimo  nei  tempi
prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n.
          447, citata nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 10. (Sanzioni amministrative). - 1.  Fatto  salvo
          quanto  previsto  dall'articolo  650  del  codice   penale,
          chiunque  non  ottempera  al  provvedimento  legittimamente
          adottato dall'autorita' competente ai  sensi  dell'articolo
          9, e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento
          di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 
              2.  Chiunque,  nell'esercizio  o  nell'impiego  di  una
          sorgente fissa o  mobile  di  emissioni  sonore,  supera  i
          valori limite di cui all'articolo 2, comma  1,  fissati  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e'  punito  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          1.000 euro a 10.000 euro. 
              3. La violazione dei regolamenti di esecuzione  di  cui
          all'articolo   11   e   delle   disposizioni   dettate   in
          applicazione  della  presente  legge  dallo  Stato,   dalle
          regioni, dalle province e dai  comuni,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  500
          euro a 20.000 euro. 
              4.   Il   70   per   cento   delle   somme    derivanti
          dall'applicazione delle sanzioni amministrative di  cui  ai
          commi 1, 2 e 3,  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato, e' riassegnato su apposito capitolo dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare,  ai  comuni  per  il  finanziamento  dei   piani   di
          risanamento di cui all'articolo 7 e  alle  agenzie  per  la
          protezione  ambientale  competenti   per   territorio   per
          l'attuazione dei controlli di competenza. 
              4-bis.   La   rendicontazione   giustificativa    delle
          modalita' di utilizzo delle somme di cui  al  comma  4,  e'
          trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni
          anno, corredata di una  apposita  relazione.  Entro  il  31
          maggio di ogni anno,  la  regione  trasmette  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  la
          rendicontazione di cui al periodo precedente per  i  comuni
          del territorio di competenza. 
              5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi,  le
          societa'  e  gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici   di
          trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese  le
          autostrade, nel caso di superamento dei valori  di  cui  ai
          regolamenti di esecuzione di  cui  all'articolo  11,  hanno
          l'obbligo di predisporre e presentare al  comune  piani  di
          contenimento  ed  abbattimento  del  rumore,   secondo   le
          direttive emanate dal Ministro  dell'ambiente  con  proprio
          decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge. Essi devono indicare tempi di  adeguamento,
          modalita' e costi e sono obbligati  ad  impegnare,  in  via
          ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei
          fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione
          e  di  potenziamento  delle   infrastrutture   stesse   per
          l'adozione di interventi di  contenimento  ed  abbattimento
          del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e'
          determinata nella misura dell'2,5 per cento  dei  fondi  di
          bilancio previsti per  le  attivita'  di  manutenzione.  Le
          modalita' di accantonamento  delle  predette  somme,  della
          loro comunicazione, nonche' del loro utilizzo finale,  sono
          definite  secondo  le   citate   direttive   del   Ministro
          dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in
          merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci
          di bilancio relative alle attivita' di  manutenzione  e  di
          potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle  quali  e'
          calcolata la percentuale di accantonamento.  Nel  caso  dei
          servizi pubblici essenziali, i  suddetti  piani  coincidono
          con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  i);  il
          controllo del rispetto della loro attuazione  e'  demandato
          al Ministero dell'ambiente. 
              5-bis. L'obbligo di accantonamento di cui  al  comma  5
          non  sussiste  qualora  si  dimostra  che  non  ricorre  la
          necessita' di realizzare interventi di  contenimento  e  di
          abbattimento  del  rumore,  ai  fini   del   rispetto   dei
          regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11.  Di  tale
          circostanza deve essere  data  dimostrazione  mediante  una
          relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   per   le
          infrastrutture di interesse nazionale  o  di  interesse  di
          piu'   regioni,   ovvero   alle   regioni   e   ai   Comuni
          territorialmente competenti per le restanti infrastrutture.
          Per il gestore dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale,
          il  suddetto  obbligo  di  accantonamento  non  sussiste  a
          condizione che il finanziamento degli interventi del  piano
          di contenimento e abbattimento del rumore  trovi  integrale
          copertura a carico dei fondi disciplinati da  contratti  di
          programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo
          15 luglio 2015, n. 112. 
              5-ter.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte   delle
          societa' e  degli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  di
          trasporto  o  delle  relative   infrastrutture   a   quanto
          stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione  e
          presentazione del piano o all'attuazione del  medesimo  nei
          tempi prefissati, si  applicano  i  commi  1,  2  e  3  del
          presente articolo.».