Art. 13 
 
 
          Misure di accompagnamento verso la maggiore eta' 
              e misure di integrazione di lungo periodo 
 
  1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo  unico,  e  successive
modificazioni, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
mancato rilascio del parere richiesto non puo' legittimare il rifiuto
del rinnovo del permesso di  soggiorno.  Si  applica  l'articolo  20,
commi 1, 2 e 3, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni». 
  2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della
maggiore eta', pur  avendo  intrapreso  un  percorso  di  inserimento
sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon  esito  di
tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni
puo' disporre, anche su richiesta dei servizi  sociali,  con  decreto
motivato, l'affidamento ai servizi sociali,  comunque  non  oltre  il
compimento del ventunesimo anno di eta'. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il testo del comma 1-bis dell'art. 32 del testo unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo'
          essere rilasciato per  motivi  di  studio,  di  accesso  al
          lavoro  ovvero  di  lavoro  subordinato  o   autonomo,   al
          compimento della maggiore eta',  ai  minori  stranieri  non
          accompagnati, affidati ai sensi dell' art. 2 della legge  4
          maggio 1983, n. 184, ovvero  sottoposti  a  tutela,  previo
          parere positivo del Comitato per i minori stranieri di  cui
          all'art. 33 del presente  testo  unico,  ovvero  ai  minori
          stranieri non accompagnati che siano stati ammessi  per  un
          periodo  non  inferiore  a  due  anni  in  un  progetto  di
          integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
          privato che abbia rappresentanza nazionale e  che  comunque
          sia iscritto nel registro istituito  presso  la  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  dell'art.  52  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394. Il mancato rilascio  del  parere  richiesto  non  puo'
          legittimare  il  rifiuto  del  rinnovo  del   permesso   di
          soggiorno. Si applica l'art. 20, commi  1,  2  e  3,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».