Art. 13 
 
 
  (Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri) 
 
  1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello  Stato
al  raggiungimento  degli  obiettivi   programmatici   indicati   nel
documento di economia e  finanza  per  l'anno  2017  presentato  alle
Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di  previsione
dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al presente  decreto,  sono
ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati  in  termini  di
competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle
more  dell'adozione  delle  necessarie  variazioni  di  bilancio,  e'
autorizzato  ad  accantonare  e  rendere  indisponibili  gli  importi
indicati in termini di competenza e  cassa  nell'elenco  allegato  al
presente decreto. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze da adottare entro 30  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, su proposta  dei  Ministri
competenti, potranno essere apportate, nel  rispetto  dell'invarianza
dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto  agli
importi indicati nel  citato  elenco  anche  relative  a  missioni  e
programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo  degli  stanziamenti  di
conto capitale per finanziare spese correnti.