Art. 13 
 
            Promozione della pratica artistica e musicale 
              nella scuola secondaria di secondo grado 
 
  1. Le scuole secondarie di secondo  grado,  nella  definizione  del
Piano  triennale  dell'offerta   formativa,   organizzano   attivita'
comprendenti la conoscenza della storia delle  arti,  delle  culture,
dell'antichita' e del patrimonio culturale, nonche' la pratica  delle
arti e della musica sviluppando uno o piu'  temi  della  creativita',
anche  avvalendosi  dei  linguaggi   multimediali   e   delle   nuove
tecnologie. Le attivita' sono svolte  anche  in  continuita'  con  la
scuola secondaria di primo grado. 
  2. Le istituzioni scolastiche, secondo modalita' definite nel Piano
triennale  dell'offerta   formativa,   individuano   appositi   spazi
destinati  alle  studentesse  e  agli  studenti  per  esporre  opere,
realizzare spettacoli e favorire la loro libera espressione  creativa
artistica. 
  3. Le scuole secondarie di secondo grado, organizzate nelle reti di
cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti  per
il  potenziamento  coperti  da  docenti  impegnati   nell'ampliamento
dell'offerta formativa per lo sviluppo dei  temi  della  creativita',
sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano
delle  arti  di  cui  all'articolo  5  nei  limiti  della   dotazione
finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17. 
  4. Allo sviluppo dei temi  della  creativita'  e  il  potenziamento
della pratica artistica e musicale sono destinati i  docenti  facenti
parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.