Art. 13 Abrogazioni 1. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, e' abrogato. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
Note all'art. 13: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1-quinquies, del citato decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7: «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore). - (Omissis). 1-quinquies. Sono adottate apposite linee-guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale. (Omissis)».