Art. 13 
 
                        Accordi territoriali 
 
  1. Per implementare i servizi in materia di diritto allo  studio  e
favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  possono
stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di
ulteriori benefici a livello territoriale,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  2. I benefici previsti dal presente decreto, ivi compresi quelli di
cui  al  comma  1,  nonche'  le   ulteriori   agevolazioni   previste
nell'ambito di azioni territoriali per il supporto  al  diritto  allo
studio, possono essere erogati anche  attraverso  l'uso  della  Carta
dello studente.