Art. 13 Gestione, coordinamento e vigilanza 1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonche' le ulteriori attivita' di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca si avvalgono di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 35 unita' per ciascuno dei due ministeri. 2. L'amministrazione di appartenenza colloca fuori ruolo il personale di cui al comma 1, di concerto con il Ministero di destinazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e' valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. 3. Il trattamento economico del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.