Art. 13 
 
          Formazione in servizio del personale della scuola 
 
  1.  Nell'ambito  del  piano  nazionale   di   formazione   di   cui
all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n.  107,  sono
garantite  le   necessarie   attivita'   formative   per   la   piena
realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto  nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili. 
  2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito  della  definizione  del
piano  di  formazione  inserito  nel  Piano  triennale   dell'offerta
formativa,  individuano  le  attivita'   rivolte   ai   docenti,   in
particolare a quelli delle classi in  cui  sono  presenti  bambine  e
bambini, alunne e alunni,  studentesse  e  studenti  con  disabilita'
certificata,   anche   in   relazione   alle   scelte    pedagogiche,
metodologiche e didattiche inclusive e coerenti  con  i  piani  degli
studi individualizzati. 
  3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle  risorse
disponibili, anche le attivita' formative per  il  personale  ATA  al
fine di sviluppare, in  coerenza  con  i  profili  professionali,  le
competenze  sugli  aspetti  organizzativi,  educativo-relazionali   e
sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione  scolastica.  Il
personale ATA e' tenuto a partecipare  periodicamente  alle  suddette
iniziative formative. 
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
definisce le modalita' della formazione in ingresso e in servizio dei
dirigenti  scolastici  sugli  aspetti  pedagogici,  organizzativi   e
gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il comma 124, dell'articolo 1 della  legge
          13  luglio  2015  n.  107,  recante  «Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino   delle   disposizioni    legislative    vigenti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
                «124. Nell'ambito  degli  adempimenti  connessi  alla
          funzione docente, la formazione in servizio dei docenti  di
          ruolo  e'  obbligatoria,  permanente  e   strutturale.   Le
          attivita'  di  formazione  sono  definite   dalle   singole
          istituzioni scolastiche in coerenza con il piano  triennale
          dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani
          di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
          nazionali  indicate  nel  Piano  nazionale  di  formazione,
          adottato  ogni  tre   anni   con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentite
          le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.