Art. 13 
 
 
                      Indennita' di maternita' 
 
  1. All'articolo 64, comma 2, del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e
successive modificazioni, al primo periodo, dopo le  parole:  «lavoro
dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere,  per  quanto
concerne  l'indennita'  di  maternita'  spettante  per  i  due   mesi
antecedenti la data del parto e per  i  tre  mesi  successivi,  dalla
effettiva astensione dall'attivita' lavorativa». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in
10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno
2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro  per
l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro
per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023,  12,4  milioni
di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Si  riporta  l'art.  64,  comma   2,   del   decreto
          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'art.  15
          della legge 8 marzo 2000, n.  53),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 64 (Lavoratrici iscritte alla  gestione  separata
          di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335). - 1. In materia  di  tutela  della  maternita',  alle
          lavoratrici di cui all'art.  2,  comma  26  della  legge  8
          agosto  1995,  n.  335,  non  iscritte   ad   altre   forme
          obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al  comma
          16 dell'art. 59 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni. 
              2. Ai sensi del comma 12 dell'art. 80  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternita'  prevista
          dalla disposizione di cui  al  comma  16,  quarto  periodo,
          dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  avviene
          nelle forme e con  le  modalita'  previste  per  il  lavoro
          dipendente, a prescindere, per quanto concerne l'indennita'
          di maternita' spettante per i due mesi antecedenti la  data
          del parto e per i  tre  mesi  successivi,  dalla  effettiva
          astensione  dall'attivita'  lavorativa.  A  tal  fine,   si
          applica  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  del   4   aprile   2002,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136  del  12  giugno
          2002.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro   e   della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia   e   delle    finanze,    e'    disciplinata
          l'applicazione delle disposizioni di cui agli  articoli  7,
          17  e  22  nei  limiti  delle  risorse  rinvenienti   dallo
          specifico  gettito  contributivo,  da  determinare  con  il
          medesimo decreto.».