Art. 13 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: «commi da 1 a 4» sono inserite le seguenti: «da parte degli enti locali».
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 7, del citato decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal presente decreto: «Art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) (Omissis). - 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. (Omissis).».