Art. 13 
 
Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l'attuazione  del
                                 ReI 
 
  1.  I  comuni,  in  forma  singola   o   associata,   rappresentano
congiuntamente con l'INPS i soggetti  attuatori  del  ReI.  I  comuni
cooperano con riferimento all'attuazione del ReI a livello di  ambito
territoriale, come  identificato  dalla  regione  e  dalla  provincia
autonoma ai sensi dell'articolo 23, comma 2, al  fine  di  rafforzare
l'efficacia  e  l'efficienza  della  gestione  e  di   agevolare   la
programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi
sociali con quelli degli  altri  enti  od  organismi  competenti  per
l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le  politiche
abitative e la salute. 
  2. I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  ambito  territoriale,
svolgono inoltre le seguenti funzioni: 
    a)  favoriscono  con  la  propria  attivita'   istituzionale   la
conoscenza del ReI  tra  i  potenziali  beneficiari,  anche  mediante
campagne  informative  nell'ambito  dell'attivita'  di  comunicazione
istituzionale; 
    b) assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore,  di
cui alla legge n. 106 del 2016,  delle  parti  sociali,  delle  forze
produttive del  territorio  e  della  comunita'  territoriale,  nelle
attivita' di promozione degli interventi di lotta alla poverta'; 
    c)  effettuano  le  verifiche  di  competenza  sul  possesso  dei
requisiti per la concessione del ReI da parte dei  nuclei  familiari,
ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nonche' ogni  altro  controllo  di
competenza, in particolare con  riguardo  all'effettiva  composizione
del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE,  atto
a verificare l'effettiva situazione di bisogno; 
    d) adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di
una sezione specificamente dedicata alla poverta' nel piano  di  zona
di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000,  e  comunque,  in
sede di prima applicazione, specificamente in attuazione dell'atto di
programmazione o del Piano regionale  per  la  lotta  alla  poverta',
entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo, in cui a livello di
ambito territoriale si definiscono  gli  specifici  rafforzamenti  su
base triennale del sistema di interventi e  servizi  sociali  per  il
contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7, comma 1,  finanziabili
a valere sulla quota del  Fondo  Poverta'  di  cui  al  comma  2  del
medesimo articolo 7, integrando  la  programmazione  con  le  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente  e  le  risorse  afferenti   ai
Programmi  operativi  nazionali  (PON)  e  regionali  (POR)  riferite
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e  della  promozione
dell'inclusione sociale; 
    e) favoriscono la piu' ampia partecipazione dei nuclei  familiari
beneficiari del ReI nell'adozione degli interventi che li riguardano,
secondo i principi di cui all'articolo 6, comma 8; 
    f) operano in stretto raccordo con gli enti  del  Terzo  settore,
secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6,  nell'attuazione
degli interventi,  favorendo  la  co-progettazione,  avendo  cura  di
evitare conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e concorrenza; 
    g) facilitano e semplificano l'accesso dei  beneficiari  del  ReI
alle altre prestazioni sociali di cui il comune  ha  la  titolarita',
ove ricorrano le condizioni stabilite dalla relativa disciplina. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti della legge n.  106  del  2016,  si
          veda nelle note all'art. 6. 
              - Per il testo dell'art. 19  della  legge  n.  328  del
          2000, si veda nelle note alle premesse.