Art. 13 
 
 
               Condizioni e modalita' di funzionamento 
                        del fondo di garanzia 
 
  1. Il fondo di  garanzia  garantisce  l'80  per  cento  del  debito
residuo, nei casi previsti dall'articolo 14. 
  2. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto  a
quello del gestore, e opera nei limiti delle  risorse  disponibili  e
fino ad esaurimento delle stesse. 
  3.  La  concessione  della  garanzia  e'  subordinata  all'avvenuto
pagamento della commissione di accesso  al  fondo  pari  all'1,6  per
cento   dell'importo    di    ciascun    finanziamento,    comunicato
tempestivamente al gestore. 
  4.  Ai  fini  di  una  sana  e  prudente  gestione  delle   risorse
finanziarie assegnate, il gestore effettua, a  valere  sulle  risorse
del fondo, un accantonamento a copertura del rischio di  importo  non
inferiore a quello della commissione di accesso di cui  al  comma  3.
Tale  percentuale  puo'  essere  incrementata  dal  gestore  in  base
all'andamento delle escussioni  del  fondo,  dandone  informativa  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  gestore   provvede,
all'atto della ricezione della richiesta di intervento del  fondo  di
cui all'articolo  14,  ad  accantonare  un  ammontare  corrispondente
all'importo del debito  residuo  garantito  per  il  quale  e'  stato
richiesto l'intervento del fondo.