Art. 13 
 
                   Rendicontazione e monitoraggio 
 
  Ai fini della  rendicontazione,  annualmente,  entro  e  non  oltre
trenta giorni dal  termine  di  ciascun  periodo  di  incentivazione,
l'impresa beneficiaria presenta al Ministero, con le modalita' di cui
all'articolo 11, commi 3 e 4: 
    a) la  relazione  descrittiva  sullo  stato  di  avanzamento  del
progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; 
    b) il riepilogo degli imbarchi effettuati dalle imprese  clienti,
articolato per singolo viaggio e contenente  gli  elementi  utili  ai
fini del calcolo della liquidazione del contributo,  corredato  della
dichiarazione sottoscritta  dal  legale  rappresentante  di  ciascuna
impresa cliente, attestante la veridicita' dei dati ivi riportati  ed
il mantenimento delle condizioni tariffarie applicate per  i  servizi
di trasporto effettuati durante il periodo di incentivazione; 
    c) copia dei contratti e/o polizze di carico con le  imprese  che
abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi annui. 
  1. Il contributo e' quantificato a  consuntivo  dell'annualita'  di
riferimento ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 5  e
sulla base degli imbarchi effettuati moltiplicati  per  i  chilometri
sottratti alla rete  stradale  nazionale  corrispondenti  alle  rotte
incentivate di cui all'allegato A. 
  2. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge  n.  241
del 1990 comunica ai singoli interessati l'ammontare  del  contributo
tramite posta elettronica  certificata  e  attiva  successivamente  i
pagamenti, secondo le disponibilita' di cassa. 
  3.  Ai  fini  del  monitoraggio,  nel  corso  dei  trentasei   mesi
successivi a decorrere dal termine del periodo di incentivazione,  il
Ministero verifica il mantenimento degli impegni assunti in  fase  di
presentazione  del  progetto  anche  al  fine  di  comprovare  quanto
previsto dall'articolo 6, comma 2. 
  4.  Il  Ministero,  anche  per  il  tramite  del  soggetto  gestore
incaricato delle attivita' di istruttoria,  gestione  e  monitoraggio
dell'intervento di cui al regolamento, rende disponibili  in  formato
elettronico  i  modelli  utili  per  la  raccolta  dei  dati  per  il
monitoraggio sul sito del medesimo Ministero. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'art. 6 della citata legge 7  agosto
          1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 12.