Art. 13 Rendicontazione e monitoraggio Ai fini della rendicontazione, annualmente, entro e non oltre trenta giorni dal termine di ciascun periodo di incentivazione, l'impresa beneficiaria presenta al Ministero, con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 3 e 4: a) la relazione descrittiva sullo stato di avanzamento del progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; b) il riepilogo degli imbarchi effettuati dalle imprese clienti, articolato per singolo viaggio e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo della liquidazione del contributo, corredato della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa cliente, attestante la veridicita' dei dati ivi riportati ed il mantenimento delle condizioni tariffarie applicate per i servizi di trasporto effettuati durante il periodo di incentivazione; c) copia dei contratti e/o polizze di carico con le imprese che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi annui. 1. Il contributo e' quantificato a consuntivo dell'annualita' di riferimento ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 5 e sulla base degli imbarchi effettuati moltiplicati per i chilometri sottratti alla rete stradale nazionale corrispondenti alle rotte incentivate di cui all'allegato A. 2. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 comunica ai singoli interessati l'ammontare del contributo tramite posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti, secondo le disponibilita' di cassa. 3. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei trentasei mesi successivi a decorrere dal termine del periodo di incentivazione, il Ministero verifica il mantenimento degli impegni assunti in fase di presentazione del progetto anche al fine di comprovare quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. 4. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione e monitoraggio dell'intervento di cui al regolamento, rende disponibili in formato elettronico i modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio sul sito del medesimo Ministero.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 6 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 12.