Art. 13 
 
 
                  Abrogazioni e disposizioni finali 
 
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  adozione  del   regolamento   di
funzionamento della Commissione sono abrogati: 
    a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    b) la legge 21 aprile 1962, n. 161; 
    c) il decreto del Presidente della Repubblica 11  novembre  1963,
n. 2029. 
  2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1: 
    a) all'articolo 35, comma 3, del decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni, le  parole:  «dall'articolo
15 della  legge  21  aprile  1962,  n.  161»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'articolo 9, commi 1, lettera a),  e  2,  del  decreto
legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge
14 novembre 2016, n. 220»; 
    b) la lettera e)  del  comma  1  dell'articolo  134  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' sostituita dalla seguente:  «e)
la classificazione delle opere cinematografiche per  la  visione  dei
minori di cui al decreto legislativo attuativo della  delega  di  cui
all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.»; 
    c) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge  8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2013, n. 112,  e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)  decreto
legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge
14 novembre 2016, n. 220, in materia di classificazione  delle  opere
cinematografiche»; 
    d) nei decreti attuativi della legge n. 220 del 2016  e  in  ogni
disposizione legislativa o regolamentare, l'espressione: «ottenimento
del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui  alla  legge
21 aprile 1962, n. 161» deve intendersi  sostituita  dalla  seguente:
«istanza    di    verifica    della    classificazione     dell'opera
cinematografica». 
  3. Al secondo comma dell'articolo 668 del codice penale,  approvato
con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, la parola: «pellicole» e'
sostituita dalla seguente: «opere» e dopo le parole: «dell'autorita'»
sono aggiunte le seguenti: «o  non  sottoposte  a  classificazione  o
senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione  per
la classificazione delle opere cinematografiche». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Franceschini, Ministro dei  beni  e
                                  delle  attivita'  culturali  e  del
                                  turismo 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18  giugno
          1931 n. 773, recante «Approvazione del  testo  unico  delle
          leggi di  pubblica  sicurezza»,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              -  Per  la  legge  21  aprile  1962,  n.  161,  recante
          «Revisione dei film e dei lavori teatrali»,  si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
          novembre 1963, n. 2029, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  35  del  decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  recante  «Testo  unico
          dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana   7
          settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato dal  presente
          decreto, a decorrere dalla data di adozione del regolamento
          di funzionamento della Commissione: 
                «Art. 35. (Vigilanza e sanzioni). - 1. Alla  verifica
          dell'osservanza delle disposizioni di cui  all'articolo  34
          provvede  la  Commissione  per  i  servizi  ed  i  prodotti
          dell'Autorita',  in  collaborazione  con  il  Comitato   di
          applicazione  del  Codice  di  autoregolamentazione  TV   e
          minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate  dal
          medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il  Ministero
          fornisce supporto organizzativo  e  logistico  mediante  le
          proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori
          oneri a carico del bilancio dello Stato. 
              2.  Nei  casi  di  inosservanza  dei  divieti  di   cui
          all'articolo 34,  nonche'  dell'articolo  32,  comma  2,  e
          dell'articolo  36-bis,  limitatamente  alla  violazione  di
          norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i
          servizi e i prodotti dell'Autorita',  previa  contestazione
          della violazione agli interessati  ed  assegnazione  di  un
          termine  non   superiore   a   quindici   giorni   per   le
          giustificazioni,  delibera  l'irrogazione  della   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro  a
          350.000  euro  e,  nei  casi  piu'  gravi,  la  sospensione
          dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione  per
          un periodo da tre a trenta giorni. 
              3. In caso di violazione del divieto di cui al comma  3
          dell'articolo  34  si  applicano   le   sanzioni   previste
          dall'articolo 9, commi 1, lettera  a),  e  2,  del  decreto
          legislativo attuativo della delega di cui  all'articolo  33
          della legge 14 novembre  2016,  n.  220,  intendendosi  per
          chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. 
              4.  Le  sanzioni  si  applicano  anche  se   il   fatto
          costituisce reato e indipendentemente  dall'azione  penale.
          Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che,  per  quelle
          previste dal Codice di autoregolamentazione  TV  e  minori,
          dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data
          adeguata pubblicita' anche mediante comunicazione da  parte
          del soggetto sanzionato nei notiziari  diffusi  in  ore  di
          massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I  e
          II del Capo I dellalegge 24 novembre 1981, n. 689. 
              4-bis. In caso di inosservanza delle  disposizioni  del
          codice  adottato  ai   sensi   dell'articolo   35-bis,   si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
          commi 1, 2 e 4 del presente articolo. 
              5. L'Autorita' presenta  al  Parlamento,  entro  il  31
          marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei  diritti
          dei minori, sui provvedimenti  adottati  e  sulle  sanzioni
          irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' invia alla Commissione
          parlamentare  per  l'infanzia  e   l'adolescenza   di   cui
          allalegge  23  dicembre  1997,  n.   451,   una   relazione
          informativa  sullo  svolgimento  delle  attivita'  di   sua
          competenza in materia di tutela  dei  diritti  dei  minori,
          corredata  da  eventuali   segnalazioni,   suggerimenti   o
          osservazioni.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  134  del  decreto
          legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  recante  «Attuazione
          dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica Italiana 7  luglio  2010,  n.  156,  S.O.,  come
          modificato dal presente decreto  legislativo,  a  decorrere
          dalla data di adozione  del  regolamento  di  funzionamento
          della Commissione: 
                «Art.  134.  (Materie  di  giurisdizione  estesa   al
          merito).  -   1.   Il   giudice   amministrativo   esercita
          giurisdizione  con  cognizione  estesa  al   merito   nelle
          controversie aventi ad oggetto: 
                  a)  l'attuazione  delle  pronunce   giurisdizionali
          esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio  di  cui
          al Titolo I del Libro IV; 
                  b) gli atti e le operazioni in materia  elettorale,
          attribuiti alla giurisdizione amministrativa; 
                  c) le sanzioni pecuniarie la cui  contestazione  e'
          devoluta alla  giurisdizione  del  giudice  amministrativo,
          comprese quelle applicate  dalle  Autorita'  amministrative
          indipendenti e quelle previste dall'articolo 123; 
                  d)  le  contestazioni  sui   confini   degli   enti
          territoriali; 
                  e) la classificazione delle opere  cinematografiche
          per la visione dei minori di  cui  al  decreto  legislativo
          attuativo della delega di cui all'articolo 33  della  legge
          14 novembre 2016, n. 220.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  6,  del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 9 agosto 2013,
          n. 186, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre
          2013, n. 112, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica Italiana 8 ottobre 2013, n. 236, come modificato
          dal presente decreto, a decorrere dalla  data  di  adozione
          del regolamento di funzionamento della Commissione: 
                «6. Sono tenute esenti dall'imposta  di  bollo,  come
          prevista dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  642,  e  successive  modificazioni,  le
          istanze presentate a  partire  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto presso le competenti  direzioni
          generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
          e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti: 
                  a)  legge  30  aprile   1985,   n.   163,   recante
          «Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo»; 
                  b) decreti del Ministro  dell'interno  22  febbraio
          1996, n. 261, e del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali 12 luglio 2005 recanti «Vigilanza antincendio nei
          luoghi di spettacolo e intrattenimento»; 
                  c)  legge  14  novembre  2016,  n.   220,   recante
          «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo; 
                  d) decreto legislativo attuativo  della  delega  di
          cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016,  n.  220,
          in    materia    di     classificazione     delle     opere
          cinematografiche.» 
              - Per la  legge  14  novembre  2016,  n.  220,  recante
          «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»,  si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  668  del  codice
          penale,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  Italiana  26  ottobre  1930,  n.  251,   Suppl.
          straord., come modificato dal presente decreto legislativo,
          a decorrere dalla  data  di  adozione  del  regolamento  di
          funzionamento della Commissione: 
                «Art.    668.    (Rappresentazioni     teatrali     o
          cinematografiche abusive).  -Chiunque  recita  in  pubblico
          drammi o altre opere, ovvero  da'  in  pubblico  produzioni
          teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati
          all'autorita'  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. 
              Alla stessa sanzione soggiace chi fa  rappresentare  in
          pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima  alla
          revisione dell'autorita' o non sottoposte a classificazione
          o senza  rispettare  la  classificazione  verificata  dalla
          Commissione   per   la    classificazione    delle    opere
          cinematografiche. 
              Se   il   fatto   e'   commesso   contro   il   divieto
          dell'autorita',  si  applica  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000. 
              Il fatto si considera commesso in pubblico  se  ricorre
          taluna  delle  circostanze  indicate  nei  numeri  2  e   3
          dell'articolo 266.»