Art. 13 
 
 
             Condizioni personali ostative all'incarico 
            di presidente e componente delle Commissioni 
 
  1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente,  componente
e componente aggregato delle Commissioni del concorso: 
    a) avere riportato condanne penali o avere in corso  procedimenti
penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; 
    b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle  norme
disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 
    c)  essere  incorsi  nelle  sanzioni  disciplinari  previste  nei
rispettivi ordinamenti; 
    d) essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data
di pubblicazione del Bando e, se  in  quiescenza,  aver  superato  il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
  2. I presidenti,  i  componenti  e  i  componenti  aggregati  delle
Commissioni del concorso, inoltre: 
    a) a partire da un anno antecedente alla data  di  indizione  del
concorso, non possono  essere  componenti  dell'organo  di  direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche  e  essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  Rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali;  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; 
    b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado  con
un concorrente; 
    c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla
data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione  ai
concorsi per il reclutamento dei docenti; 
    d) non debbono essere stati destituiti o licenziati  dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata. 
  3. Al fine di assicurare la regolarita', l'imparzialita' e il  buon
andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici,  in  aggiunta  a
quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i  componenti  non  devono
trovarsi in altre condizioni  che,  per  ragioni  oggettive,  rendano
comunque incompatibile o inopportuna la  loro  partecipazione  a  una
procedura concorsuale.