(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
                  Funzione di controllo di qualita' 
 
    1. La funzione di controllo di qualita', nell'ambito dei relativi
programmi di monitoraggio, verifica l'osservanza  delle  disposizioni
normative e delle procedure  interne  in  materia  di  prevenzione  e
gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
    2. In tale ambito, la funzione, tra l'altro, verifica: 
      a) il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica,  sia
nella fase di instaurazione del rapporto che  nello  svilupparsi  nel
tempo della prestazione professionale; 
      b) l'effettiva  acquisizione  e  l'ordinata  conservazione  dei
dati, informazioni e documenti prescritti dalla normativa primaria  e
secondaria; 
      c)  l'effettivo  svolgimento  da  parte  del  personale   delle
attivita' preordinate alla rilevazione,  nell'ambito  dell'esecuzione
della prestazione professionale, di eventuali  elementi  di  anomalia
potenzialmente rilevanti ai fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  di
segnalazione di operazioni sospette; 
      d) l'adeguatezza e l'efficacia  delle  attivita'  svolte  dalla
funzione antiriciclaggio e la funzionalita' del  complessivo  sistema
dei controlli interni. 
    3. Gli interventi sono oggetto di pianificazione  per  consentire
che le prestazioni professionali siano sottoposte a  verifica  in  un
congruo arco di tempo e che le iniziative siano  piu'  frequenti  con
riferimento agli incarichi caratterizzati da maggiore esposizione  ai
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
    4.  La  funzione  di  controllo  di  qualita'   svolge   altresi'
interventi di follow-up al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione
degli interventi correttivi delle carenze e irregolarita' riscontrate
e della loro idoneita' ad evitare analoghe situazioni nel futuro. 
    5. Le verifiche  svolte  dalla  funzione  sono  documentate  e  i
relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorita'
di vigilanza di settore e alla UIF. 
    6. La funzione redige inoltre una relazione annuale da sottoporre
agli  organi  sociali,  avente  ad  oggetto   compiute   informazioni
sull'attivita' svolta e sui relativi esiti.