Art. 13. Funzione di controllo di qualita' 1. La funzione di controllo di qualita', nell'ambito dei relativi programmi di monitoraggio, verifica l'osservanza delle disposizioni normative e delle procedure interne in materia di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 2. In tale ambito, la funzione, tra l'altro, verifica: a) il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della prestazione professionale; b) l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati, informazioni e documenti prescritti dalla normativa primaria e secondaria; c) l'effettivo svolgimento da parte del personale delle attivita' preordinate alla rilevazione, nell'ambito dell'esecuzione della prestazione professionale, di eventuali elementi di anomalia potenzialmente rilevanti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette; d) l'adeguatezza e l'efficacia delle attivita' svolte dalla funzione antiriciclaggio e la funzionalita' del complessivo sistema dei controlli interni. 3. Gli interventi sono oggetto di pianificazione per consentire che le prestazioni professionali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano piu' frequenti con riferimento agli incarichi caratterizzati da maggiore esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 4. La funzione di controllo di qualita' svolge altresi' interventi di follow-up al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarita' riscontrate e della loro idoneita' ad evitare analoghe situazioni nel futuro. 5. Le verifiche svolte dalla funzione sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorita' di vigilanza di settore e alla UIF. 6. La funzione redige inoltre una relazione annuale da sottoporre agli organi sociali, avente ad oggetto compiute informazioni sull'attivita' svolta e sui relativi esiti.