(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 12)
                              Art. 12. 
                        Sanzioni disciplinari 
 
    1.  Le  violazioni  da  parte  dei  dipendenti,  degli   obblighi
disciplinati  all'art.11  (Obblighi  del  dipendente)  danno   luogo,
secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle  seguenti
sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: 
      a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4; 
      b) rimprovero scritto (censura); 
      c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore
di retribuzione; 
      d) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino a dieci giorni; 
      e) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; 
      f) licenziamento con preavviso; 
      g) licenziamento senza preavviso. 
    2. Sono anche previste, dal decreto legislativo n.  165/2001,  le
seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l'autorita' disciplinare
si  identifica,  in  ogni  caso,  nell'ufficio  per  i   procedimenti
disciplinari: 
      a) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni,  ai  sensi  dell'art.  55-bis,
comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      b) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,  ai  sensi
dell'art. 55-sexies, comma 1; 
      c) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.  55-sexies,  comma
3, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    3. Per l'individuazione  dell'autorita'  disciplinare  competente
per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per  le  forme  e  i
termini  e  gli  obblighi  del  procedimento   disciplinare   trovano
applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del  decreto  legislativo
n. 165/2001. 
    4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio  il
dipendente procede  all'irrogazione  della  sanzione  del  rimprovero
verbale. L'irrogazione della sanzione deve  risultare  nel  fascicolo
personale. 
    5. Non puo' tenersi  conto,  ad  alcun  effetto,  delle  sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla  loro  irrogazione,  fatto  salvo
quanto previsto dall'art.  101,  comma  8,  ultimo  capoverso,  della
Sezione Afam. 
    6. I  ricercatori  e  tecnologi  non  sono  soggetti  a  sanzioni
disciplinari per motivi  che  attengano  all'autonomia  professionale
nello svolgimento dell'attivita' di ricerca che gli Enti sono  tenuti
a garantire ai sensi delle norme vigenti. 
    7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il  dipendente
dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli  sia
incorso. 
    8. Resta,  in  ogni  caso,  fermo  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo n. 116/2016 e dagli  artt.  55  e  seguenti  del  decreto
legislativo n. 165/2001.