Art. 13 Verifica di impatto della regolazione 13.1 La verifica di impatto della regolazione consente di valutare a posteriori l'effetto delle regole introdotte sui soggetti destinatari degli atti regolatori, verificando il raggiungimento degli obiettivi attesi e individuando eventuali correttivi da introdurre. 13.2 Ai fini della verifica di impatto della regolazione, l'Autorita' effettua il monitoraggio costante della regolazione raccogliendo le informazioni e i dati utili, ove disponibili e laddove ragionevolmente possibile, attraverso: a) la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 213, comma 8, del codice; b) le banche dati esistenti presso amministrazioni pubbliche e soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorita'; c) le analisi e gli studi nella materia oggetto di valutazione; d) le segnalazioni dei soggetti interessati; e) le indicazioni fornite dagli uffici interni addetti all'attivita' di vigilanza e all'attivita' consultiva; f) le consultazioni, le audizioni o i tavoli tecnici ad hoc; g) la somministrazione di appositi questionari ai soggetti destinatari dei provvedimenti da valutare. 13.3 La verifica di impatto della regolazione e' eseguita nel rispetto della scadenza individuata in occasione dell'adozione dei singoli provvedimenti.