Art. 13 
 
                Verifica di impatto della regolazione 
 
  13.1 La verifica di impatto della regolazione consente di  valutare
a  posteriori  l'effetto  delle  regole   introdotte   sui   soggetti
destinatari degli  atti  regolatori,  verificando  il  raggiungimento
degli  obiettivi  attesi  e  individuando  eventuali  correttivi   da
introdurre. 
  13.2  Ai  fini  della  verifica  di  impatto   della   regolazione,
l'Autorita'  effettua  il  monitoraggio  costante  della  regolazione
raccogliendo le informazioni  e  i  dati  utili,  ove  disponibili  e
laddove ragionevolmente possibile, attraverso: 
    a) la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art.
213, comma 8, del codice; 
    b) le banche dati esistenti presso  amministrazioni  pubbliche  e
soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorita'; 
    c) le analisi e gli studi nella materia oggetto di valutazione; 
    d) le segnalazioni dei soggetti interessati; 
    e)  le  indicazioni  fornite   dagli   uffici   interni   addetti
all'attivita' di vigilanza e all'attivita' consultiva; 
    f) le consultazioni, le audizioni o i tavoli tecnici ad hoc; 
    g)  la  somministrazione  di  appositi  questionari  ai  soggetti
destinatari dei provvedimenti da valutare. 
  13.3 La verifica di  impatto  della  regolazione  e'  eseguita  nel
rispetto della scadenza individuata in  occasione  dell'adozione  dei
singoli provvedimenti.