Art. 13 Verifica dell'efficienza fisica e accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali 1. L'aliquota dei candidati convocati ai sensi dell'art. 7, comma 4, prima delle prove scritte, e' sottoposta all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali prescritti per l'accesso alla carriera per la quale si concorre, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei parametri fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. 2. I candidati ai concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato sono sottoposti, ove previsto, anche all'accertamento dell'efficienza fisica, prima degli accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale. 3. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sono sottoposti al solo esame attitudinale diretto ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'accesso alle diverse carriere dei funzionari. 4. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, qualora non ricorrano le condizioni per l'espletamento della prova preselettiva di cui all'art. 7, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, puo' procedere alla verifica dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale. 5. Il calendario delle convocazioni e' pubblicato sul sito. 6. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica, i candidati sono sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel bando di concorso. Le «Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di efficienza fisica» sono pubblicate sul sito almeno sette giorni prima dell'inizio delle stesse. 7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio secondo modalita' e tempi previsti da apposite «Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicarsi sul sito almeno sette giorni prima dell'inizio delle prove. 8. Ai fini delle verifiche attitudinali, la commissione di cui all'art. 14, commi 3 e 4, accerta l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psico-attitudinale. Il candidato e' sottoposto, altresi', ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui all'art. 14, comma 4, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito e' riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di cui all'art. 14, comma 3. 9. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo' richiedere al Presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneita'. 10. Le modalita' con cui sono effettuati gli accertamenti attitudinali sono contenute in specifiche «Disposizioni per l'espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti. 11. Con decreto del Direttore centrale per le risorse umane, su proposta della commissione per gli accertamenti attitudinali, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni delle carriere per le quali il candidato concorre. 12. Il giudizio di non idoneita', espresso dalle commissioni per la verifica dell'efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e per gli accertamenti attitudinali, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 13. I candidati che superano tutte le selezioni di cui al presente articolo sono ammessi a sostenere le prove successive. 14. La documentazione personale attinente ai risultati delle prove di efficienza fisica, psico-fisica e attitudinale e' pubblicata nell'area personale di ciascun candidato accessibile sul sito.