Art. 13 
 
 
          Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1.  Al  comma  2,  primo  periodo,  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  le  parole  «utili  per»  sono
inserite le seguenti: «realizzare gli obiettivi dell'Agenda  digitale
europea e nazionale e». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 14  (Rapporti  tra  Stato,  Regioni  e  autonomie
          locali). - 1. In attuazione del disposto dell'articolo 117,
          secondo comma, lettera r),  della  Costituzione,  lo  Stato
          disciplina   il   coordinamento   informatico   dei    dati
          dell'amministrazione statale, regionale e locale,  dettando
          anche  le  regole  tecniche  necessarie  per  garantire  la
          sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi  informatici  e
          dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei
          dati e per l'accesso  ai  servizi  erogati  in  rete  dalle
          amministrazioni medesime. 
              2.  Lo  Stato,  le  regioni  e  le   autonomie   locali
          promuovono le intese e gli accordi e  adottano,  attraverso
          la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare
          gli obiettivi dell'Agenda digitale europea  e  nazionale  e
          realizzare  un  processo  di  digitalizzazione  dell'azione
          amministrativa    coordinato    e    condiviso    e     per
          l'individuazione delle  Linee  guida.  L'AgID  assicura  il
          coordinamento  informatico  dell'amministrazione   statale,
          regionale e  locale,  con  la  finalita'  di  progettare  e
          monitorare l'evoluzione strategica del sistema  informativo
          della pubblica  amministrazione,  favorendo  l'adozione  di
          infrastrutture e standard che riducano  i  costi  sostenuti
          dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati. 
              2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese
          a realizzare un processo  di  digitalizzazione  dell'azione
          amministrativa coordinato  e  condiviso  tra  le  autonomie
          locali. 
              2-ter. Le regioni e gli enti  locali  digitalizzano  la
          loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo  delle
          tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  per
          garantire servizi migliori ai  cittadini  e  alle  imprese,
          secondo le modalita' di cui al comma 2. 
              3. 
              3-bis».