Art. 13 
 
           Accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati 
 
  1. Il  Ministero  verifica  l'adempimento  degli  obblighi  che  il
regolamento,  il  presente  decreto  e  le   eventuali   prescrizioni
contenute nei provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli 9 e 11
pongono ai soggetti autorizzati. 
  2. A tale fine, il Ministero e' autorizzato ad  effettuare,  presso
gli impianti ove sono  detenuti  in  confinamento  gli  esemplari  di
specie esotiche  invasive  di  rilevanza  unionale  o  nazionale,  le
ispezioni, i controlli e i  prelievi  necessari.  A  tale  scopo,  il
Ministero puo' avvalersi  dell'ISPRA  e  della  collaborazione  delle
regioni e delle province autonome competenti per territorio. 
  3. Fermi restando l'applicazione delle norme sanzionatorie  di  cui
al titolo VII e gli obblighi di denuncia  all'Autorita'  giudiziaria,
in  caso  di  inosservanza  delle   prescrizioni   del   permesso   o
dell'autorizzazione  o  delle  disposizioni  del  regolamento  o  del
presente decreto, il Ministero procede,  secondo  la  gravita'  della
violazione: 
    a) alla diffida, stabilendo un  termine  entro  il  quale  devono
essere eliminate le inosservanze; 
    b)  alla  diffida  e  contestuale  sospensione  del  permesso   o
dell'autorizzazione per un tempo  determinato,  ove  siano  accertate
dalle autorita' competenti  situazioni  di  pericolo  per  la  salute
pubblica o per la sanita' animale, per l'ambiente e per il patrimonio
agro-zootecnico; 
    c) alla revoca del permesso  o  dell'autorizzazione  in  caso  di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con  la  diffida  e  in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di  pericolo
per la salute pubblica o per la sanita' animale, per l'ambiente e per
il patrimonio agro-zootecnico che  siano  accertate  dalle  autorita'
competenti.