Art. 13 
 
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «licenza   di
navigazione,» sono inserite le seguenti: «anche provvisoria,»; 
    b)  al  comma  2,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «licenza   di
navigazione» sono inserite le seguenti: «, anche provvisoria,»  e  le
parole: «rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario  stabilito
nel  territorio  dell'Unione  europea,  ovvero  da  attestazione   di
idoneita'  rilasciata   da   un   organismo   notificato   ai   sensi
dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi  del  decreto  legislativo  3
agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «UE, rilasciata,
ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11  gennaio  2016,
n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo  14,  comma  3,  del
medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneita' rilasciata da
un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto  legislativo  11
gennaio  2016,  n.  5,  ovvero  autorizzato  ai  sensi  del   decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104»; 
    c) ai commi 1 e  2,  le  parole:  «dall'ufficio  che  detiene  il
relativo registro» sono sostituite dalle seguenti:  «dallo  Sportello
telematico del diportista (STED)». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta l'art. 22 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art.  22  (Documenti  di   navigazione   e   tipi   di
          navigazione). - 1. I documenti di navigazione per  le  navi
          da  diporto,  rilasciati  dallo  Sportello  telematico  del
          diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: 
                a) la licenza di navigazione, anche provvisoria,  che
          abilita alla navigazione nelle acque interne  e  in  quelle
          marittime senza alcun limite; 
                b) il certificato di sicurezza, che attesta lo  stato
          di navigabilita'. 
              2. I documenti di navigazione per  le  imbarcazioni  da
          diporto,  rilasciati   dallo   Sportello   telematico   del
          diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: 
              a) la licenza di navigazione,  anche  provvisoria,  che
          abilita   al   tipo   di   navigazione   consentito   dalle
          caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate  nella
          dichiarazione  di  conformita'  UE,  rilasciata,  ai  sensi
          dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio  2016,
          n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'art. 14,  comma  3,
          del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneita'
          rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi  del
          decreto  legislativo  11  gennaio  2016,   n.   5,   ovvero
          autorizzato ai sensi  del  decreto  legislativo  14  giugno
          2011, n. 104; 
                b) il certificato di sicurezza, che attesta lo  stato
          di navigabilita'. 
              3. Le imbarcazioni da diporto possono essere  abilitate
          ai seguenti tipi di navigazione: 
                a) imbarcazioni senza marcatura CE: 
                  1) senza alcun  limite  nelle  acque  marittime  ed
          interne; 
                  2) fino  a  sei  miglia  dalla  costa  nelle  acque
          marittime e senza alcun limite nelle acque interne; 
              b) imbarcazioni con marcatura CE: 
                1)  senza  alcun  limite,   per   la   categoria   di
          progettazione A di cui all'allegato II; 
                2) con vento  fino  a  forza  8  e  onde  di  altezza
          significativa fino a quattro metri, mare  agitato,  per  la
          categoria di progettazione B di cui all'allegato II; 
                3) con vento  fino  a  forza  6  e  onde  di  altezza
          significativa fino a due metri, mare molto  mosso,  per  la
          categoria di progettazione C di cui all'allegato II; 
                  4) per la navigazione in acque protette, con  vento
          fino a forza 4 e altezza significativa delle  onde  fino  a
          0,3 metri, per la  categoria  di  progettazione  D  di  cui
          all'allegato II.». 
              - Si riporta, per opportuna  conoscenza,  il  comma  3,
          dell'art. 14, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
          (Attuazione  della  direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  20  novembre  2013,  relativa
          alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga  la
          direttiva 94/25/CE): 
              «Art.   14   (Dichiarazione   di   conformita'   UE   e
          dichiarazione conforme all'Allegato XV). - Omissis. 
              3. Redigendo la dichiarazione  di  conformita'  UE,  il
          fabbricante, l'importatore privato o la persona che  adatta
          il motore di cui all'art. 5, comma 4, lettere b) e  c),  si
          assume la responsabilita' della conformita' del prodotto. 
              Omissis.». 
              -  Il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104
          (Attuazione  della  direttiva  2009/15/CE   relativa   alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
          2011, n. 159.