Art. 13 
 
                  Cambio del cognome per gli orfani 
                 delle vittime di crimini domestici 
 
  1. I figli  della  vittima  del  reato  di  cui  all'articolo  575,
aggravato ai sensi dell'articolo  577,  primo  comma,  numero  1),  e
secondo comma, del codice penale possono  chiedere  la  modificazione
del  proprio  cognome,  ove  coincidente  con  quello  del   genitore
condannato in via definitiva. 
  2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per
indegnita' del genitore e' presentata, a norma dell'articolo  89  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa
autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minorenne. 
  3. Nel caso di persona  interdetta  in  via  giudiziale,  gli  atti
finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente  articolo
sono compiuti,  nell'interesse  della  persona,  dal  tutore,  previa
autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria
di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone  se  tali
atti possano essere compiuti dall'amministratore di  sostegno  ovvero
dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore  di  sostegno,
ovvero se il beneficiario conservi per  tali  atti  la  capacita'  di
agire. 
  4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.  396,  il
prefetto,  ricevuta  la  domanda,  autorizza  il  richiedente  a  far
affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o  di  sua  attuale
residenza un avviso contenente il sunto della  domanda.  L'affissione
deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi  i  quali
il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla
modificazione del cognome. 
  5. Alla modificazione del cognome di cui al  presente  articolo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,  n.
396. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo degli articoli 89, 90, 91,  92  e
          94 del decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre
          2000,  n.  396  (Regolamento  per   la   revisione   e   la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15  maggio  1997,  n.
          127): 
              «Art. 89. Modificazioni del nome o del cognome. 
              1.  Salvo  quanto  disposto  per   le   rettificazioni,
          chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio  un
          altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche  perche'
          ridicolo o vergognoso o perche' rivela l'origine naturale o
          aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne  domanda
          al prefetto della provincia del luogo  di  residenza  o  di
          quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio  dello
          stato civile dove si trova l'atto di nascita  al  quale  la
          richiesta  si  riferisce.  Nella  domanda  l'istante   deve
          esporre le ragioni a fondamento della richiesta. 
              2. Nella domanda si deve indicare la modificazione  che
          si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il
          cognome che si intende assumere. 
              3. In nessun caso puo' essere richiesta  l'attribuzione
          di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre
          in errore circa l'appartenenza del richiedente  a  famiglie
          illustri o particolarmente note nel luogo in cui  si  trova
          l'atto di nascita  del  richiedente  o  nel  luogo  di  sua
          residenza.» 
              «Art. 90. Affissione. 
              1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda,  se
          la ritiene meritevole di essere  presa  in  considerazione,
          autorizza con suo decreto il richiedente a  fare  affiggere
          all'albo pretorio  del  comune  di  nascita  e  di  attuale
          residenza del medesimo richiedente un avviso contenente  il
          sunto della domanda. L'affissione deve avere la  durata  di
          giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla  relazione
          fatta dal responsabile in calce all'avviso. 
              1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione
          puo' stabilire che il richiedente notifichi  a  determinate
          persone il sunto della domanda.» 
              «Art. 91. Opposizione. 
              1. Chiunque ne abbia interesse  puo'  fare  opposizione
          alla domanda entro il termine di trenta giorni  dalla  data
          dell'ultima  affissione  ovvero  dalla   data   dell'ultima
          notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi
          dell'art. 90. L'opposizione si propone con atto  notificato
          al prefetto.» 
              «Art. 92. Decreto di concessione del prefetto. 
              1.  Trascorso  il  termine  di  cui  all'art.  91,   il
          richiedente presenta al prefetto un  esemplare  dell'avviso
          con la relazione attestante l'eseguita affissione e la  sua
          durata nonche' la documentazione  comprovante  le  avvenute
          notificazioni, ove prescritte. 
              2.  Il  prefetto,  accertata   la   regolarita'   delle
          affissioni e delle notificazioni e  vagliate  le  eventuali
          opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 
              3. Il decreto di concessione di cui  al  comma  2,  nei
          casi  in  cui  vi  e'  stata   opposizione,   deve   essere
          notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.» 
              «Art. 94. Annotazioni ed altre formalita'. 
              1. I  decreti  che  autorizzano  il  cambiamento  o  la
          modificazione  del  nome  o  del  cognome   devono   essere
          annotati, su  richiesta  degli  interessati,  nell'atto  di
          nascita  del  richiedente,  nell'atto  di  matrimonio   del
          medesimo e negli atti di nascita di  coloro  che  ne  hanno
          derivato il cognome. L'ufficiale  dello  stato  civile  del
          luogo di residenza,  se  la  nascita  o  il  matrimonio  e'
          avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso  del
          cambiamento o  della  modifica  all'ufficiale  dello  stato
          civile del luogo della nascita o del matrimonio,  che  deve
          provvedere ad analoga annotazione. 
              2. Gli  effetti  dei  decreti  rimangono  sospesi  fino
          all'adempimento delle formalita' indicate nel comma 1. 
              3.  Per  i  membri  di  una  stessa  famiglia  si  puo'
          provvedere con unico decreto.».