Art. 13 Programma definitivo per la protezione 1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 11 e di ogni altro parere o informazione che ritenga utile, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione. 2. Il programma definitivo e' accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, contestualmente, assumono l'impegno di riferire tempestivamente all'autorita' giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorita' giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identita' o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), f) e g), di non rientrare senza autorizzazione nei luoghi dai quali sono stati trasferiti e, comunque, di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, ed eleggono il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale. 3. Il programma di protezione puo' essere modificato o revocato in ogni momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta dell'autorita' che ha formulato la proposta o di quella preposta all'attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all'attualita', alla concretezza e alla gravita' del pericolo, all'idoneita' delle misure adottate, alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell'autorita' giudiziaria qualora essa non abbia richiesto la modifica o la revoca del programma, nonche', se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 4. Ogni sei mesi dall'inizio dell'applicazione del programma definitivo, la commissione centrale procede alla sua verifica. 5. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilita' delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato, da ultimo, dall'articolo 24 della presente legge.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come modificato dall'art. 24 della legge qui pubblicata: «Art. 147-bis (Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso). - 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorita' che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise. 1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attivita' sotto copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalita' determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile. 2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'art. 136 del codice. 3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal comma 2 nei seguenti casi: a) quando l'esame e' disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato art. 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge; a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio e' disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia; b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile; c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, o dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis o dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione dei procedimenti; c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte persone, in ordine alle attivita' dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile. 4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6. 5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.».