Art. 13 
 
Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo  di
  provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di  esecuzione,
  ed all'allegato XI del regolamento 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  delle
disposizioni relative a contenuti e  modalita'  dell'indicazione  del
paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del
regolamento comporta l'applicazione al  soggetto  responsabile  della
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
2.000 euro a 16.000 euro. 
  2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo  errori  ed
omissioni  formali   essa   comporta   l'applicazione   al   soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 500 euro a 4.000 euro.