Art. 13 Clausola di salvaguardia delle autonomie 1. Le Regioni a statuto ordinario adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal presente decreto entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002. 2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 gennaio 2018 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri La Sottosegretaria di Stato Boschi Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne n. 408
Note all'art. 13: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2002, n. 225.