Art. 13 
 
 
              Clausola di salvaguardia delle autonomie 
 
  1. Le Regioni a statuto ordinario adeguano i propri  ordinamenti  a
quanto  disposto  dal  presente  decreto  entro  un  anno  dalla  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Restano  ferme,  in  quanto
compatibili  con  quanto   disposto   dal   presente   articolo,   le
disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 13 settembre 2002. 
  2. Nel medesimo termine di cui al comma 1,  le  Regioni  a  statuto
speciale e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  adeguano  i
propri ordinamenti ai sensi dei rispettivi statuti speciali  e  delle
relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 22 gennaio 2018 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                     La Sottosegretaria di Stato 
                               Boschi 
 
 
               Il Ministro dei beni e delle attivita' 
                       culturali e del turismo 
                            Franceschini 
 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2018 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro e politiche sociali, reg.ne n. 408 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          13 settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra  lo  Stato,
          le  regioni  e  le  province  autonome  sui  principi   per
          l'armonizzazione,  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  del
          sistema turistico) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          25 settembre 2002, n. 225.