Art. 13 
 
              Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia 
 
  1. L'Agenzia e' dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni
mobili e immobili  strumentali  alla  sua  attivita',  che  includono
quelli di cui all'articolo 16, comma 3. 
  2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le  assegnazioni
a carico  dello  Stato  occorrenti  ad  assicurare  il  funzionamento
dell'Agenzia.