Art. 13 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui ai  Capi  I,  II  e  III,  Sezione  I  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2018. 
  2. Il comma 5 dell'articolo 96 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1  del  presente
decreto, si applica anche agli interessi passivi e  oneri  finanziari
assimilati che al termine  del  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2018 non sono stati dedotti  per  effetto  della  disciplina
contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui  redditi
nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con
il medesimo articolo 1. 
  3. Per  la  determinazione  del  risultato  operativo  lordo  della
gestione caratteristica di cui al comma 4 dell'articolo 96 del  testo
unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 1  del
presente decreto: 
    a) non si  tiene  conto  dei  proventi  e  degli  oneri  rilevati
all'interno del  valore  e  dei  costi  della  produzione  nel  conto
economico dell'esercizio  in  corso  al  31  dicembre  2018  o  degli
esercizi precedenti e  per  i  quali  sussistono  tutte  le  seguenti
condizioni: ai fini dell'articolo 96, nel testo vigente anteriormente
alle  modifiche  apportate  dall'articolo  1,  hanno  concorso   alla
formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio in  cui  sono
stati rilevati contabilmente; al termine dell'esercizio in  corso  al
31 dicembre 2018 non hanno ancora  assunto,  in  tutto  o  in  parte,
rilevanza  fiscale  e  assumono  rilevanza  fiscale  negli   esercizi
successivi; 
    b) le voci del valore e dei costi della produzione  rilevate  nei
conti economici degli esercizi successivi a quello  in  corso  al  31
dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con  segno  opposto  di
voci del valore e dei  costi  della  produzione  rilevate  nel  conto
economico dell'esercizio  in  corso  al  31  dicembre  2018  o  degli
esercizi precedenti  sono  assunte  per  il  loro  valore  contabile,
indipendentemente  dal  valore,  eventualmente  diverso,   risultante
dall'applicazione delle disposizioni volte  alla  determinazione  del
reddito di impresa. 
  4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2018 gli interessi  passivi  e  gli  oneri  finanziari
assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del  17
giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati  modificati
successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali sono
deducibili per un importo corrispondente alla somma tra: 
    a) il 30 per cento  del  risultato  operativo  lordo  prodotto  a
partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al
31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo d'imposta in corso  al
31 dicembre 2018, non era stato utilizzato  per  la  deduzione  degli
interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della  disciplina
contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui  redditi
nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con
l'articolo 1 del presente decreto; 
    b)  l'importo  che  risulta  deducibile  in  applicazione   delle
disposizioni dell'articolo 96  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi come modificato dall'articolo 1 del presente decreto. 
  5. Nelle dichiarazioni dei redditi relative  ai  periodi  d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente puo'
scegliere, ai fini della deduzione degli interessi  passivi  indicati
nel comma 4, se utilizzare prioritariamente l'ammontare di  cui  alla
lettera a) o l'importo di cui alla lettera b) del comma 4. 
  6. Le disposizioni  del  Capo  III,  Sezione  II,  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2018,  nonche'  agli  utili  percepiti  e  alle  plusvalenze
realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. 
  7. Ai fini del Capo III, restano applicabili, ove  compatibili,  le
disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
21 novembre  2001,  n.  429,  adottato  in  attuazione  del  comma  8
dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal
comma 1 dell'articolo 4. 
  8. Le disposizioni del Capo IV, ad esclusione  di  quelle  relative
all'articolo 9,  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019;  quelle  relative
all'articolo  9  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. 
  9. Le disposizioni del Capo V si applicano a decorrere dal  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; con  riferimento  ai  periodi
d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, per i quali i termini per
il  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  redditi  sono  scaduti
anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti  sulla
determinazione del reddito complessivo  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e del valore della  produzione  netta  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, relativi  ai  medesimi  periodi
d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti  in
tali periodi, anche se non coerenti con le  disposizioni  di  cui  ai
commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  introdotto  dalla  lettera  d)  del  comma  1
dell'articolo 12. Ai  fini  del  presente  comma  gli  effetti  sulla
determinazione del reddito complessivo e del valore della  produzione
netta sono fatti salvi purche' prodotti  da  comportamenti  tra  loro
coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018. 
  10. Per i soggetti di cui al numero 1) della lettera c) del comma 1
dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, introdotto dalla lettera d) del comma 1  dell'articolo  12,  con
riferimento ai periodi d'imposta a decorrere da quello in corso  alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
141, e precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2018, per i  quali
i termini per il versamento a saldo delle imposte  sui  redditi  sono
scaduti anteriormente  alla  medesima  data,  sono  fatti  salvi  gli
effetti sulla determinazione del reddito complessivo  ai  fini  delle
imposte sui redditi e del  valore  della  produzione  netta  ai  fini
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  relativi   ai
medesimi  periodi  d'imposta,   derivanti   dall'applicazione   delle
disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non  coerenti  con  le
disposizioni di cui al comma 3 del predetto articolo 162-bis. Ai fini
del presente comma  gli  effetti  sulla  determinazione  del  reddito
complessivo e del valore della  produzione  netta  sono  fatti  salvi
purche' prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro
l'8 agosto 2018. 
 
          Note all'art. 13: 
 
              Il  decreto  legislativo  18  agosto   2015,   n.   136
          (Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai  bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE   e
          83/349/CEE, per la parte relativa ai conti  annuali  ed  ai
          conti consolidati  delle  banche  e  degli  altri  istituti
          finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti
          contabili delle succursali, stabilite in uno Stato  membro,
          di enti creditizi ed istituti finanziari con  sede  sociale
          fuori di tale Stato membro, e che abroga e  sostituisce  il
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2015, n. 202. 
              Il  decreto  legislativo  13  agosto   2010,   n.   141
          (Attuazione  della   direttiva   2008/48/CE   relativa   ai
          contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche  del
          titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo  n.
          385 del  1993)  in  merito  alla  disciplina  dei  soggetti
          operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
          finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O.