Art. 130 
                       Informazione preventiva 
  1. La popolazione che rischia di essere interessata  dall'emergenza
radiologica viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di
protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi  di  emergenza
prevedibili,  nonche'  sul  comportamento  da  adottare  in  caso  di
emergenza radiologica. 
  2. L'informazione comprende almeno i seguenti elementi: 
  a) natura e caratteristiche della  radioattivita'  e  suoi  effetti
sulle persone e sull'ambiente; 
  b) casi di emergenza radiologica presi in considerazione e relative
conseguenze per la popolazione e l'ambiente; 
  c) comportamento da adottare in tali eventualita'; 
  d) autorita' ed enti responsabili degli interventi e misure urgenti
previste  per  informare,  avvertire,  proteggere  e  soccorrere   la
popolazione in caso di emergenza radiologica. 
  3. Informazioni dettagliate sono rivolte a  particolari  gruppi  di
popolazione  in   relazione   alla   loro   attivita',   funzione   e
responsabilita' nei riguardi della collettivita' nonche' al ruolo che
eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.